mercoledì 30 maggio 2012

Calcolo IMU dei Comuni di Lucca e Clusone

Sui siti dei comuni di Lucca e Clusone c'è la nota informativa sul calcolo dell'IMU con i codici del comune e il link per il calcolo (lo trovate a fine post) che da anche la possibilità di stampare l'F24 per il pagamento.

1) CHI DEVE PAGARE L'IMU- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni (anche incolti) e le aree edificabili. - ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Riguardo al diritto di abitazione si precisa che è tale, p. es., quello del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comuni, ai sensi dell'art. 540 del codice civile. E' anche diritto di abitazione, ai soli fini IMU, quello del coniuge separato assegnatario della ex casa coniugale.- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2) QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA- i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze).- i fabbricati rurali.- fabbricati rurali ad uso strumentale.- le aree fabbricabili.- i terreni agricoli, anche se incolti.

3) COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

4) COSA SONO LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - possono essere esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5) BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentata del 5% e moltiplicata per:

MOLTIPLICATORE IMMOBILI

fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
160

fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
140

fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e in quella D/5
80

fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5)
60

fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
55

- per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento.

- per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6) RIDUZIONI DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILEa) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

7) PERIODO D'IMPOSTAL'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

8) TERMINI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2012Regola generale. Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalla norma di legge; la seconda rata è versata entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Regola specifica per l'abitazione principale e pertinenze. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dalla norma di legge, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dalla norma di legge e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

9) ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE IN SEDE DI ACCONTO · aliquota di base dello 0,76% per tutti gli immobili, tranne le eccezioni successive.· aliquota ridotta dello 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze. · aliquota ridotta dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30.12.1993 n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994 n° 133. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.· detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. · maggiorazione della detrazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (quindi l'importo complessivo della detrazione più la maggiorazione non può superare euro 600).

10) ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE IN SEDE DI SALDO Per il pagamento del saldo, entro il 18.12.2012, bisognerà verificare se sono state modificate le aliquote e detrazioni, secondo la facoltà riconosciuta ai comuni ed allo Stato, da esercitare rispettivamente entro il 30 settembre 2012 ed entro il 10 dicembre 2012.

11) MODALITÀ DI PAGAMENTOPer il pagamento dell'acconto IMU è previsto esclusivamente l'utilizzo del modello F24; solo a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare anche l'apposito bollettino di conto corrente postale.Le modalità di pagamento IMU con il modello F24 sono queste:a) I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il pagamento ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche.b) I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:


3912
IMU su abitazione principale e relative pertinenze - Comune

3913
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune

3914
IMU per i terreni - Comune

3915
IMU per i terreni - Stato

3916
IMU per le aree fabbricabili - Comune

3917
IMU per le aree fabbricabili - Stato

3918
IMU per gli altri fabbricati - Comune

3919
IMU per gli altri fabbricati - Stato

3923
IMU - interessi da accertamento - Comune

3924
IMU - sanzioni da accertamento - Comune

c) il codice catastale del comune di Lucca è E715.

Arrotondamento. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Importo minimo da versare. Si è tenuti al pagamento dell'IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto. L'importo indicato si riferisce all'imposta complessivamente dovuta.

12) DICHIARAZIONE IMU La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Con il citato decreto di approvazione del modello sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

N.B. per il momento il decreto in questione non è stato ancora pubblicato, quindi non esiste ancora il modello di dichiarazione né la indicazione precisa dei casi in cui occorre presentare la dichiarazione IMU.

13) MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPOSTAIl calcolo dell'imposta si sviluppa attraverso questi passaggi (ci si limita ai casi più frequenti di fabbricati e terreni):1) individuazione della rendita catastale (se fabbricati) o del reddito dominicale (se terreni agricoli): li si trova sui contratti di acquisto, sulle dichiarazioni di successione, ecc.;2) maggiorazione del 5% della rendita catastale o del 25% del reddito dominicale;3) moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale maggiorati per il coefficiente relativo, così da ottenere il valore imponibile;4) applicazione al valore imponibile dell'aliquota spettante, ottenendo così l'imposta lorda;5) ragguaglio dell'imposta lorda alla quota ed ai mesi possesso nell'anno;6) nel caso di abitazione principale, sottrazione dall'imposta lorda della quota spettante della detrazione di € 200 e della sua eventuale maggiorazione di € 50 per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni;7) l'imposta netta dovuta va suddivisa in due rate o, se abitazione principale, in tre rate;8) entro il 18 giugno va pagata la prima rata nella misura del 50% o, se abitazione principale, del 33,33% (fatta salva la facoltà di pagare comunque l'acconto per l'abitazione principale nelle due rate ordinarie);9) entro il 17 settembre va pagata la seconda rata per l'abitazione principale nella misura del 33,33% (se ovviamente ci si è avvalsi del pagamento in tre rate);10) entro il 17 dicembre va pagata la seconda o terza rata a saldo, dopo avere eventualmente ricalcolato l'importo dovuto sulla base delle aliquote e detrazioni nel frattempo stabilite dal comune e dallo Stato.

14) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

- Indicare correttamente il codice catastale del comune di ubicazione degli immobili (quello di Lucca è E715);

- Barrare la casellina "Acc." o "Saldo";

- Indicare il numero degli immobili;

- Indicare il codice tributo e l'anno di riferimento;

- Il campo "rateazione/mese rif." va compilato solo per i versamenti per l'abitazione principale: nel caso di versamento in tre rate, per la prima rata entro il 18 giugno va barrata la casella "Acc." ed indicato "0102" nel campo "rateazione/mese rif.", per la seconda rata entro il 17 settembre va barrata la casella "Acc." ed indicato "0202" e per il saldo entro il 17 dicembre va barrata la casella "Saldo" ed indicato "0101". Nel caso di versamento in due rate, per la rata di acconto entro il 18 giugno va barrata la casella "Acc." ed indicato "0101"nel campo "rateazione/mese rif.", per il saldo entro il 17 dicembre va barrata la casella "Saldo" ed indicato "0101".- L'importo da pagare va arrotondato su ogni rigo;- L'imposta relativa all'abitazione principale e pertinenze si indica con un solo codice tributo (3912), e così quella per i fabbricati rurali ad uso strumentale (cod. 3913);- L'imposta relativa a tutti gli altri immobili deve invece essere suddivisa in due quote di uguale importo, ognuna delle quali indicata separatamente sul modello F24 con il proprio codice tributo.Si riporta a seguire un esempio di compilazione del modello F24 per il pagamento dell'acconto, relativo all'importo di euro 91,00 per abitazione principale, con la detrazione di euro 50,00 e la maggiorazione della detrazione di euro 25,00 (quindi in totale detrazione di € 75) ed all'importo di euro 402,00 per fabbricati diversi dall'abitazione principale (si noti il campo "rateazione/mese rif." compilato per il pagamento dell'abitazione principale: 0101 significa che il pagamento è fatto in due rate):
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10430


Link per il calcolo nel comune di Lucca:
http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_0523/calcimu.html?comune=E715

Link per il calcolo nel comune di Clusone:http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_0523/calcimu.html?comune=C800

martedì 29 maggio 2012

Pechino prepara un nuovo piano di stimolo per l'economia a base di opere pubbliche

SHANGHAI – A giudicare dal rimbalzino di oggi, i mercati internazionali sembrano pronti a scommettere sull'imminente lancio di un piano di stimolo economico da parte del Governo cinese. Probabilmente, hanno ragione. A Pechino, infatti, le indiscrezioni circolate nell'ultima settimana sull'arrivo di un pacchetto di misure fiscali imperniato sul rilancio delle opere pubbliche e dei grandi lavori trovano sempre maggiori conferme.

Il via libera definitivo alla manovra di sostegno alla crescita economica, che ad aprile ha segnato ancora il passo (secondo i criteri cinesi, perché quasi tutte le voci del Pil continuano a espandersi a tassi a due cifre ma a una velocità inferiore rispetto ai mesi precedenti), sarebbe arrivato da una riunione del Consiglio di Stato svoltasi il 23 maggio.

Sul tappeto restano però due incognite: l'entità e le modalità del piano di rilancio della congiuntura. Sul primo punto, gli analisti e gli osservatori sono concordi nel ritenere che il pacchetto di stimolo prossimo venturo avrà una portata sensibilmente inferiore rispetto alla super-manovra da 600 miliardi di dollari varata dal Dragone nell'inverno 2008-2009 per contrastare sul piano domestico gli effetti della grande crisi finanziaria internazionale.

«Probabilmente, la massiccia iniezione di fondi pubblici di tre anni fa arrecò più danni alla crescita economica di lungo termine del Paese, rispetto ai benefici ciclici ottenuti nel breve periodo», avverte Dong Tao, economista di Credit Suisse. Con queste premesse, Tao stima che la manovra di stimolo attesa per il secondo semestre 2012 si aggirerà tra mille e 2mila miliardi di yuan, vale a dire che il suo ammontare massimo sarà pari alla metà di quella del 2009.

Per quanto riguarda le modalità del piano di sostegno alla crescita economica, sempre stando alle indiscrezioni di stampa e alle previsioni degli esperti, la parte del leone toccherebbe agli investimenti in opere infrastrutturali. La ragione è semplice: come testimonia l'esperienza di tre anni fa, l'apertura di nuovi cantieri per i grandi lavori pubblici è lo strumento più efficace per stimolare la domanda aggregata. Almeno nel breve periodo.

In questo quadro, più che varare nuovi progetti da zero, è probabile che Pechino acceleri la realizzazione di una serie di opere infrastrutturali già decise e approvate dagli organi competenti.

La lista dei grandi lavori pubblici pronti nella pipeline del Governo cinese è lunga e composita. Si va dall'energia: a maggio è stata approvata la costruzione di oltre 30 centrali eoliche e di una dozzina di centrali idroelettriche. Ai trasporti: Pechino ha già dato semaforo verde alla realizzazione di migliaia di chilometri di nuove strade, ferrovie e metropolitane e di 4 aeroporti nell'Ovest del paese. Dal trattamento delle acque e dei rifiuti, all'edilizia popolare e le infrastrutture rurali.

Il piano di stimolo all'economia, inoltre, dovrebbe contenere misure a favore del credito alle piccole e medie imprese; incentivi ai consumi in settori chiave come gli elettrodomestici e i materiali da costruzione; detassazione degli utili societari.

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2012-05-29/cina-piano-stimolo-economia-110232.shtml?uuid=Abtms7jF

 

Primo acconto, l'esborso è più alto quando l'immobile è posseduto per una parte dell'anno


Cambio di rotta delle Finanze in relazione al calcolo dell'Imu per gli immobili posseduti per una parte dell'anno. Il nuovo corso emerge dagli esempi riportati nella circolare 3/Df, diramata lo scorso 18 maggio dal dipartimento delle Finanze: che, in alcuni casi, porta a pagare in acconto più del dovuto. Ma andiamo con ordine.
Il documento precisa che, per un appartamento a disposizione (una seconda casa), posseduto al 100% da un solo proprietario dall'1° aprile 2012, l'acconto Imu viene calcolato in misura pari al 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, rapportata ai mesi di possesso. Se l'imposta su base annua è di 957,60 euro, considerando i nove mesi del 2012 (da aprile a dicembre) il debito del contribuente per l'intero 2012 è di 718,20 euro (957,6: 12 x 9). L'acconto dovuto entro il 18 giugno, secondo la circolare, sarebbe di 359,10 euro (il 50% di 718,20), da dividere a metà tra Stato e Comune (dopo gli arrotondamenti, 180 euro ciascuno).
Analogo esempio viene proposto per l'abitazione principale, con l'unica differenza che nel conteggio sono rapportate ai mesi di possesso anche la detrazione base di 200 euro e la maggiorazione di 50 euro per i figli.
Il metodo di calcolo riportato nella circolare costringe i contribuenti a versare in acconto un'Imu più elevata di quella dovuta in relazione al possesso dell'immobile nel primo semestre. Inoltre, rischia di avere degli effetti anche sulla rata di dicembre: se il proprietario vendesse la casa dopo il 18 giugno, l'imposta dovuta per l'intero anno potrebbe essere inferiore a quella versata in acconto. Per riprendere l'esempio citato dal ministero, in caso di vendita a fine luglio l'imposta dovuta per il 2012 sarebbe di 319,20 euro (quattro dodicesimi di 957,60), di cui 159,60 euro riservati allo Stato e 159,60 euro spettanti al Comune. Il contribuente si troverebbe ad aver versato, dopo gli arrotondamenti, 40 euro in più, 20 allo Stato e 20 al Comune, e sarebbe così costretto a chiedere il rimborso dell'eccedenza. Lo stesso potrebbe accadere se, per esempio, anziché vendere l'immobile, il proprietario decidesse di adibirlo ad abitazione principale nel secondo semestre.

Come funzionava con l'Ici
Le circolari 120/E/1999 e 3/FL/2001 sull'Ici affermavano invece che in sede di acconto l'imposta deve essere commisurata al possesso dell'immobile per i primi sei mesi dell'anno, proprio per evitare di addossare ai contribuenti l'onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l'anno in corso, in violazione del principio per cui l'imposta è dovuta per anno solare, in proporzione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
Riprendendo il primo esempio della circolare 3/Df, se si seguissero le vecchie istruzioni, l'acconto sarebbe di 239,40 euro (957,60: 12 = 79,80 x 3 mesi di possesso nel primo semestre 2012), da dividere a metà tra Stato e Comune (dopo gli arrotondamenti, 120 euro ciascuno, anziché 180).


lunedì 28 maggio 2012

Italia fuori dall’euro e valuta quotazioni fondi investimento

E’ molto improbabile che l’Italia esca dall’euro. Nell’eventualità i fondi rimarrebbero quotati in Euro

Domanda - Salve, vorrei approfittare della vostra gentilezza e competenza per ipotizzare uno scenario che spero non accada; possiedo dei seguenti Fondi:

- Templeton Global Bond N Acc
- Templeton Glbl Total Return N Acc
- Carmignac Patrimoine E

Vorrei gentilmente sapere cosa succederebbe a questi nel caso in cui malauguratamente l'Italia uscisse dall'EURO; le mie quote verrebbero convertite subito in Lire o continuerei ad avere quote
in Euro?

Eventualmente quando avverrebbe la conversione da euro in lire?

Grazie.

Risposta - E’ molto improbabile che l’Italia esca dall’euro, perlomeno non ne uscirà a breve a causa dell’attuale crisi. Nell’eventualità, comunque, i fondi da Lei segnalati rimarrebbero quotati in Euro. I fondi comuni non fanno altro che gestire un patrimonio comune acquistando sul mercato prodotti finanziari. E’ ai prodotti finanziari che costituiscono il patrimonio del fondo che pertanto bisogna guardare per capire che cosa succederà nel caso di eventi estremi. Se l’Italia uscisse dall’euro e l’euro continuasse ad esistere verrebbero penalizzate solo quelle attività di emittenti italiani comprese nel fondo.

Bisogna piuttosto vedere se, con l’uscita dell’Italia, l’euro continuerà ad esistere. Temo ci sarebbero conseguenze per tutti.

venerdì 25 maggio 2012

Così si può vivere di rendita con i fondi


Mentre la tensione sui titoli di Stato italiani da qualche settimana sembra essersi leggermente attenuata, il rischio del fallimento della Grecia continua a non essere scongiurato nonostante l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo lo scorso 22 febbraio circa gli aiuti ad Atene. La volatilità dei mercati resta quindi ancora alta ma, tuttavia, esiste un’interessante soluzione che consente di combinare un’ampia diversificazione del rischio del portafoglio a una remunerazione periodica dell’investimento, permettendo ai risparmiatori di vivere di rendita con i fondi. Consiste nel sottoscrivere i comparti a distribuzione della cedola.
Un fondo con questa caratteristica assicura, come tutti i fondi comuni d’investimento, un’efficace diversificazione del rischio; il gestore, infatti, investe di solito in centinaia di titoli, il che riduce il pericolo di fallimento a percentuali frazionali del portafoglio: se, per esempio, si hanno in portafoglio 100 titoli obbligazionari di altrettanti diversi emittenti, e uno di questi dovesse fallire, la perdita sarebbe limitata a circa l’1% del portafoglio. Questo permette di poter contare con ragionevole certezza (sebbene senza nessuna garanzia assoluta) che il capitale investito sia disponibile nel medio lungo termine (dai 3 ai 10 anni a seconda della tipologia di comparto sottoscritto).In parallelo, il fondo che distribuisce una cedola periodica aggiunge un importante beneficio al sottoscrittore: quello, cioè, di incassare una rendita utilizzabile per molteplici finalità: integrare le entrate di famiglia, coprire alcune spese finalizzate a migliorare la qualità della vita (come, per esempio, pagare la retta scolastica piuttosto che l’affitto di una seconda casa al mare o in montagna), finanziarie le rate di un prestito (per l’auto, per gli arredi della casa, eccetera), migliorare le risorse a disposizione per il divertimento e per il tempo libero (viaggi, vacanze ecc.). Senza poi trascurare un’altra importante proprietà che l’incasso della cedola esercita sul risparmiatore; quest’ultimo, infatti, potendo contare su un reddito periodico, è spinto a concentrare la propria attenzione sulla destinazione di tale rendita e a essere meno apprensivo sul calcolo del guadagno o della perdita del fondo: a quel calcolo potrà dedicarsi con la giusta calma una volta o, al massimo, due l’anno.Tutto questo permette al risparmiatore di beneficiare, anno per anno, dei frutti (sotto forma di cedole periodiche) dell’investimento e di mantenere nel medio lungo termine il valore del capitale investito. Sul mercato italiano, sono disponibili parecchi fondi a distribuzione delle cedole: qualcuno lo fa una volta l’anno, altri ogni sei mesi, altri ancora ogni trimestre e alcuni, addirittura, liquidano una cedola al mese. Tra le società più attive in questo segmento, si segnalano Mediolanum, Arca, Eurizon Capital e Pioneer tra le case d’investimento italiane; e Invesco, Templeton, Deutsche Bank, Fidelity, Blackrock e Schroders tra le straniere.Ma quanto si può incassare con le cedole? Dipende dal fondo e dalle decisioni adottate dalla società di gestione. Per esempio, negli ultimi tre anni il fondo Mediolanum Int.Best Brands Global High Yield, specializzato sui titoli obbligazionari ad alto rendimento di tutto il mondo, ha fruttato un rendimento complessivo del 56,74%, il 12,40% del quale sotto forma di cedole distribuite.Sempre nell’ultimo triennio, il fondo Invesco Emerging Local Currency Debt Fund, che investe in emissioni obbligazionarie dei Paesi in via di sviluppo, ha registrato un guadagno totale del 56,06%, liquidandone una parte (il 18,19%) ai sottoscrittori in cedole.Il Franklin Templeton Global Bond, fondo obbligazionario globale internazionale che diversifica sia in bond sia in titoli di Stato di tutto il mondo, ha messo a segno un rialzo complessivo triennale del 38%: una parte di questo rendimento, per la precisione l'11,95%, è stato incamerato dai sottoscrittori sotto forma di cedole.

http://www.ilgiornale.it/economia/cosi_si_puo_vivere_rendita_fondi/27-02-2012/articolo-id=574350-page=0-comments=1

Nella pagina dei documenti su questo blog c'è la presentazione di Franklin Templeton sui fondi a distribuzione mensile di cedole.

Le nuove regole del lavoro interinale in vigore dal 6 aprile 2012


E’ stato pubblicato il D.Lgs. n. 24/2012 contenente  modifiche alla disciplina del  contratto di somministrazione tramite Agenzie di  lavoro interinale.
Si tratta di un rapporto di lavoro che coinvolge tre soggetti:
1° – il lavoratore;
2° – il somministratore (Agenzia per il lavoro, autorizzata dal Ministero);
3° – l’utilizzatore (Azienda).
L’Azienda stipula con l’Agenzia un contratto commerciale per utilizzare il lavoro di personale dipendente da quest’ultima, sia a tempo determinato che, dal 2010,  a tempo indeterminato (staff leasing) e ora anche con contratto di lavoro a tempo parziale.
Il decreto, in vigore dal 6 aprile 2012, recepisce la direttiva CE n. 104/2008 al fine di adeguare le norme del nostro ordinamento a quelle europee e garantire maggiori tutele per i lavoratori. In realtà non introduce sostanziali  modifiche a quanto già previsto  dal D.Lgs n. 276/2003 (cd. Legge Biagi).
Le novità riguardano alcune definizioni quali “contratto di somministrazione di lavoro” in luogo della precedente  “somministrazione di lavoro” e  “missione”intesa come il periodo durante il quale, il lavoratore dipendente da un’Agenzia di somministrazione è messo a disposizione di un’Azienda utilizzatrice e opera sotto il controllo e la direzione della stessa.
Si ribadisce che, per tutta la durata della missione il lavoratore, dipendente dell’Agenzia, ha diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione  non  inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’Azienda in cui presta lavoro a parità di mansioni svolte, comprese le seguenti condizioni:
1)    orario di lavoro, ore di lavoro straordinario, pause,  periodi di riposo,  lavoro notturno,  ferie ei giorni festivi;
2)    retribuzione;
3)    protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché  protezione di bambini e giovani; parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione.
E’ introdotta una sanzione penale nei confronti di chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice. Tale violazione può comportare anche la cancellazione dall’Albo delle Agenzie per il lavoro.
Inoltre è previsto che i lavoratori dipendenti dall’Agenzia di lavoro siano informati dall’Azienda utilizzatrice, dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima, a ricoprire i posti di lavoro a tempo indeterminato. Tale informazione può avvenire mediante affissione all’interno dei locali dell’utilizzatore e viene prevista una sanzione amministrativa per eventuale inadempimento.
La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore.
Come si vede le ragioni che motivano il contratto di somministrazione a tempo determinato sono le stesse dell’assunzione  con contratto  di lavoro a tempo determinato.
Fra l’altro la maggior parte dei CCNL prevedono, nei casi di assunzione a tempo determinato, la sommatoria dei periodi di lavoro effettuati nelle due tipologie (somministrazione e contratto a termine) ai fini del raggiungimento del periodo massimo del contratto a termine (36 mesi, salvo diversa previsione contrattuale). Anche il periodo di prova viene meno quando il lavoratore abbia prestato, presso la stessa Azienda, attività lavorativa, per le medesime mansioni, con contratto di somministrazione.
I CCNL individuano anche i limiti numerici dei  lavoratori utilizzabili  con contratto di somministrazione.
Il decreto in esame introduce la possibilità di  ricorrere all’utilizzazione di lavoratori somministrati a tempo determinato  senza indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore,  nelle seguenti ipotesi:
1)    di soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;
2)    di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 della legge 160/1988 ossia l’obbligo di preventiva comunicazione del lavoratore all’Inps dell’attività da intraprendere;
3)    di lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione. Rientrano tra i lavoratori svantaggiati chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico, i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25%. Sono invece considerati come lavoratori “molto svantaggiati” tutte le persone prive di un lavoro da almeno 24 mesi;
4)    nelle ulteriori ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro
Rammentiamo anche le altre disposizioni  vigenti, quali:
-       l’obbligo solidale dell’utilizzatore con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali;
-       l’obbligo dell’utilizzatore di applicare tutti i dispositivi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi;
-       l’obbligo di informare i lavoratori somministrati sui rischi in materia di salute e sicurezza.


mercoledì 23 maggio 2012

Eredità e Successioni

Questo prontuario permette di sapere immediatamente chi sono gli eredi di una successione e quanta parte del patrimonio del de cuius (persona defunta) prenderanno. 
E’ formato da due tabelle, di cui la prima rappresenta il caso più frequente di morte senza testamento.
In questo caso il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti per legge (stabilite, in particolare, dal codice civile).

I familiari che ereditano per legge sono:
Coniuge
Figli
Fratelli (se mancano i figli)
Ascendenti (se mancano i figli)
Altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)

Nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimi, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.

La seconda tabella esprime la situazione delle successioni ereditarie nelle quali è presente un testamento. Riguardo questo tipo di successione sono doverose alcune precisazioni.

La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius. Nell’ordinamento successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi, vedi sotto).

La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi chiaramente anche gli eredi già beneficiari della quota di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

I familiari che ereditano per testamento sono:
Coniuge
Figli
Ascendenti (se mancano i figli)

Come si può notare, in questo tipo di successione, a differenza della prima (ex legge), i fratelli del de cuius non rientrano tra gli aventi diritto.

Anche nella successione con testamento vale la regola che, nell’eventualità di premorienza degli eredi legittimari, succedono i parenti più prossimi di grado, nel rispetto della quota originariamente spettante all’erede.

Parentela di gradoEsempio
genitore - figlio
nonno - nipote (figlio di figlio) - fratello
zio - nipote (figlio di fratello)
1° cugino
2° cugino - figlio di 1° cugino
figlio del 2° cugino



 
Senza testamento
 
Eredi
 
Quota spettante
 
Coniuge vivente
Coniuge
(in mancanza di figli e senza fratelli e ascendenti)
 
Intera eredità
Coniuge
+
 
50% eredità + diritto abitazione
Figlio unico
(anche se viventi fratelli e ascendenti)
 
50% eredità
Coniuge
+
 
33,33% eredità +dir. abitazione
2 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)
 
66,66% in parti uguali
Coniuge
+
 
66,66% eredità +dir. abitazione
Ascendente/i
(senza figli e fratelli)
 
33,33% eredità in parti uguali
Coniuge
+
 
66,66% eredità +dir. abitazione
1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)
 
33,33% eredità in parti uguali
Coniuge
+
 
66,66% eredità +dir. abitazione
Ascendente/i
+
 
25% in parti uguali
1 o più fratelli
(senza figli)
 
8,33% in parti uguali
Senza coniuge
1 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)
 
Intera eredità in parti uguali
Ascendente/i
(senza figli e fratelli)
 
Intera eredità
1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)
 
Intera eredità in parti uguali
Ascendente/i
+
50% eredità
1 o più fratelli
(senza figli)
 
50% eredità in parti uguali
Altri parenti entro il 6° grado
(se unici eredi)
 
Intera eredità in parti uguali ai parenti di grado più prossimo


 
Con testamento
 
Eredi
 
Quota di legittima
 
Quota disponibile
 
Coniuge vivente
Coniuge
(in mancanza di figli e senza ascendenti)
 
50% eredità + diritto abitazione
50% eredità
Coniuge
+
33,33% eredità + dir. abitazione
33,33% eredità
Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)
33,33% eredità
Coniuge
+
25% eredità + dir. abitazione
25% eredità
2 o più figli
(anche se viventi gli ascendenti)
 
50% eredità in parti uguali
Coniuge
+
50% eredità + dir. abitazione
25% eredità
Ascendente/i
(senza figli)
25% eredità
Senza coniuge
Figlio unico
(anche se viventi gli ascendenti)
 
50% eredità
50% eredità
2 o più figli
(anche se viventi gli ascendenti)
 
66,66% eredità in parti uguali
33,33% eredità
Ascendente/i
(senza figli)
33,33% eredità
66,66% eredità
Senza figli e ascendenti
 
Niente
Intera eredità

Link per la tabella interattiva:

Link Fonte: