giovedì 18 ottobre 2012

Parte la «vera» Iva per cassa Un po' di ossigeno per Pmi e autonomi

L'adesione al vero regime dell'Iva di cassa per i soggetti con volume d'affari sino al massimo di due milioni di euro ha trovato conferma in questa cifra nel decreto di attuazione. È questa la prima buona notizia della norma, in quanto il costo e le difficoltà di accesso al credito rendono estremamente oneroso per le piccole e medie imprese, nonché per i lavoratori autonomi, considerare immediatamente esigibile l'imposta addebitata in fattura al cliente.

L'altra buona notizia attiene alla decorrenza, a partire dalle operazioni effettuate il 1° dicembre di quest'anno. Dicembre è il mese in cui si fattura di più, per evitare le stime nelle fatture da emettere o da ricevere.

Sin dall'introduzione dell'Iva nel 1973, l'esigibilità del tributo per le forniture allo Stato e agli enti pubblici viene rinviata sino alla riscossione del credito. Ma la patologia nel ritardo di pagamento da parte di questi soggetti si è riversata a catena sui fornitori dei contraenti, privi della liquidità necessaria per pagarli. La crisi dell'edilizia e le difficoltà finanziarie di non poche imprese hanno fatto il resto.
I ritardi patologici nel versamento dell'imposta sul valore aggiunto hanno inoltre, dal 2006, la spada di Damocle di un reato fiscale, che - e non se ne comprende il motivo - si occupa solo di questo tributo, oltre a tutto quantificato nell'importo che il contribuente ha già dichiarato e portato a conoscenza dell'amministrazione finanziaria. Anche i più sprovveduti capiscono che in questo illecito manca totalmente l'elemento doloso, che dovrebbe qualificarne la configurazione a titolo di delitto.
L'Iva per cassa viene concessa alla stragrande maggioranza delle partite Iva che hanno rapporti con altri soggetti passivi di imposta, dato che il differimento dell'esigibilità non si applica alle cessioni o prestazioni al dettaglio.

Tre anni fa era stato istituito un ben diverso regime di cassa, diverso non solo per la soglia inferiore, di 200.000 euro, ma soprattutto perché l'emissione di una fattura con richiamo alla norma di origine comportava il rinvio della detrazione per il committente, sino al pagamento. Ma al di là dell'aspetto finanziario, i clienti di maggior dimensione non hanno mai accettato queste fatture a motivo dei più onerosi adempimenti contabili, di fatto una doppia registrazione dello stesso documento.

Abbiamo chiamato "vero" il nuovo sistema, in quanto il rinvio della detrazione sugli acquisti non si trasferisce su un altro soggetto, il cliente, ma rimane nella contabilità di chi aderisce al regime, obbligato a sospendere la detrazione sui suoi acquisti sino a quando non li paga.

E l'ultima buona notizia riguarda i lavoratori autonomi (perché non si fa così anche con gli imprenditori di minor dimensione?), che determinano il loro reddito per cassa: il registro fatture le deve riportare nell'ordine di emissione, con una colonna per la data di incasso, ai fini di controllo della liquidazione. Ma il registro degli acquisti può essere direttamente compilato, per l'Iva e le dirette, in funzione della data di pagamento.

È abuso d'ufficio invitare il paziente operato in ospedale a fare visite di controllo nello studio privato

Commette un reato il chirurgo che, nel dimettere i pazienti che ha operato, li invita a ad andare nel suo studio privato per le visite di controllo, senza informarli sulla possibilità di farle presso la struttura ospedaliera a costo zero. La Corte di Cassazzione, con la sentenza 40824, conferma la condanna per abuso d'ufficio a carico del professionista che, contravvenendo alle regole della disciplina intramuraria e al codice deontologico, fissava i controlli post operatori presso il suo studio privato, alla "modica" cifra di 200 euro ciascuna. 

Appuntamanti presi senza aver preventivamente informato i pazienti che sulla possibilità di ottenere la stessa prestazione all'interno dell'ospedale, senza ulteriori spese, perché l'attività ambulatoriale era di fatto compresa nel pagamento del ticket versato per il ricovero e l'intervento.

La Cassazione spiega che il contratto di prestazione professionale tra paziente e medico e per quest'utlimo tra paziente e struttura sanitaria rientra nel raggio d'azione della tutela del consumatore, e «il concreto relazionarsi tra medico curante e paziente va valutato come "contratto di protezione", nel quale la posizione dell'ammalato si qualifica come quella del contraente debole».

In questo contesto c'è l'ingiusto vantaggio, da doppia retribuzione, conseguito dal medico e il danno del paziente che invece paga due volte, perché non è stato messo al corrente dell'alternativa a lui favorevole.

martedì 16 ottobre 2012

Legge di stabilità: i tagli a deduzioni e detrazioni IRPEF


I limiti alle detrazioni e deduzioni fiscali, decisi con la legge di stabilità, scatteranno già da quest'anno in corso e saranno dunque retroattivi. In questa infografica i tagli a deduzioni e detrazioni previsti dal Governo





http://www.soldionline.it/infografiche/infografica-i-tagli-a-deduzioni-e-detrazioni-irpef

giovedì 11 ottobre 2012

Chi guadagna e chi perde dagli interventi su Iva, Irpef e detrazioni

Dalle persone alle cose, ovvero lo scambio tra la riduzione dell'Irpef e un aumento dell'Iva dopo tanti annunci nel tempo si è concretizzato con la legge di stabilità approvata nella notte di ieri. Affiancato alla norma sui "cieli bui" verrebbe da dire un taglio della pressione fiscale realizzato quasi a fari spenti. Stando a quanto dichiarato dal Governo e in attesa di leggere le quantificazioni e le norme licenziati dall'Esecutivo, l'effetto del taglio di un punto percentuale sui primi due scaglioni dell'Irpef non potrà non tener conto dell'effetto che produrrà su consumi e tasche degli italiani l'aumento di un punto delle due aliquote Iva del 10 e del 21 %, in programma a partire da luglio 2013. Non solo. Lo sconto notturno sull'Irpef non potrà non tenere conto della stretta sulla rimodulazione delle detrazioni e delle deduzioni Irpef «secondo equità», come ha dichiarato ieri lo stesso ministro dell'Economia, Vittorio Grilli.

Quanto potrebbe valere la riduzione Irpef
Per capire "al buio" quanto potrebbe valere la riduzione di un punto percentuale dell'Irpef del primo scaglio con aliquota al 23% (ridotta al 22) e redditi dichiarati fino a 15mila euro e del secondo scaglione con aliquota al 27% (ridotta al 26), ci si può servire delle analisi statistiche sulle dichiarazioni dei redditi rese note dal Dipartimento delle Finanze. Da questi dati, che ricordiamo fotografa solo i contribuenti che si dichiarano al fisco e non certo chi si nasconde o evade, emerge che sono circa 33 milioni i soggetti che presentano Unico o il 730 dichiarando fino a 28mila euro. E per questa platea l'effetto della riduzione della pressione fiscale sarà pari all'1 per cento.

Il taglio si spalma su altri 8 milioni di contribuenti
Ma attenzione. Manovrando sulle aliquote lo sconto concesso dal governo produce effetti su tutta la curva Irpef, infatti man mano che il reddito cresce quel taglio della pressione fiscale si spalma su tutti i restanti 8 milioni di contribuenti Irpef. Per fare due rapidi conti un contribuente che dichiara 20mila euro con i primi due scaglioni ante legge di stabilità 2013 e al netto di possibili detrazioni e deduzioni deve al Fisco 4.800 euro di imposta. Con la riduzione delle due aliquote al 22 e al 26% il risparmio per il contribuente è di 200 euro (l'imposta dovuta scende infatti a 4.600 euro). Duecento euro annui che comunque difficilmente potranno bilanciarsi con l'aumento di un punto delle due aliquote Iva del 10 e del 21% che produrranno comunque un aumento sui consumi. Una partita di giro che si completa con la rimodulazione delle detrazioni e delle deduzioni Irpef.

Doppia stretta sulle deduzioni
Una doppia stretta che riguarda le deduzioni dell'articolo 10 del Tuir come gli assegni al coniuge, le spese per adozioni internazionali, la perdita di avviamento, nonché le detrazioni d'imposta del 19% indicate nell'articolo 15 del testo unico. In quest'ultimo caso faranno eccezione le spese mediche. Il meccanismo messo a punto per recuperare risorse da "girare" a copertura del taglio dell'Irpef prevede per le deduzioni l'introduzione di una franchigia di 250 euro per i redditi superiori a 15mila euro. In sostanza per un assegno al coniuge di 300 euro annui la deduzione si riduce a 50 euro. Per le detrazioni d'imposta al 19%, invece, viene introdotta una soglia complessiva di 3mila euro tra tutti gli sconti di cui può beneficiare il contribuente (come, per esempio, interessi passivi per i mutui, spese veterinarie, quelle funebri). Dunque, a conti fatti tra il costo delle "cose" in aumento e sconti fiscali ridotti, la riduzione della pressione fiscale rischia di restare una partita di giro.

mercoledì 10 ottobre 2012

Arriva il Fondo Salva Stati. Caratteristiche e Funzionamento

I PRIMI DUE PAESI che potranno usufruire del fondo salva-Stati saranno la Grecia e la Spagna. Dalla Grecia giungono notizie che i fondi a disposizione del governo riusciranno a coprire soltanto fino al mese di novembre. Ma nel Vertice del 18-19 ottobre che si terrà a Bruxelles non è prevista alcuna decisione in merito agli aiuti alla Grecia.

ANCHE LA SPAGNA è sempre più traballante. L’Esm stanzierà in maniera indiretta i soldi per la ricapitalizzazione delle banche. In Lussemburgo i ministri delle Finanze europei dovranno decidere delle condizioni per l’acquisto di bond spagnoli, per i quali deve esserci una richiesta diretta da parte della Spagna.

IL FONDO salva-Stati Esm (European stability mechanism) diventato operativo (dall'8 ottobre 2012) è il principale strumento - definito anche bazooka - in mano ai governi dell'Eurozona per combattere la crisi dei debiti sovrani e far scendere, quando necessario, la febbre degli spread. Inizialmente doveva entrare in vigore il primo luglio, ma la necessità di attendere il pronunciamento favorevole della Corte Costituzionale tedesca ha determinato uno slittamento di tre mesi. L'Esm è destinato, in casi specifici, ad essere affiancato dall'altro bazooka di cui sì è dotata l'Eurozona, l'Omt (Outright monetary transactions) varato dalla Bce. Il nuovo fondo ha carattere permanente - diversamente dal suo predecessore Efsf utilizzato per i salvataggi di Grecia, Irlanda e Portogallo che andrà in pensione il 31 luglio 2013 - e un capitale interamente versato pari complessivamente a 80 miliardi di euro.

I PRIMI 32 miliardi di capitale arriveranno entro fine mese e consentiranno all'Esm di avere una potenza di fuoco da 200 miliardi di euro. Quando tutto il capitale sarà stato versato dai Paesi membri dell'Eurozona , cioé entro il 2014, l'artiglieria del fondo salva-Stati permanente potrà contare su munizioni per 500 miliardi di euro. Germania, Francia e Italia, i tre principali 'azionisti' dell'Esm, dovranno sottoscrivere quote di capitale pari rispettivamente al 27,1%, 20,3 e 17,9%.

LE RISORSE a disposizione dell'Esm potranno essere impiegate per la concessione di prestiti 'ex post' - come avvenuto per Grecia, Irlanda e Portogallo - o di prestiti 'preventivi', ma anche - sempre in base a condizioni fissate nero su bianco in memorandum d'intesa e nella versione scudo anti-spread - per acquisti di titoli pubblici sui mercati primario e secondario.

DAL PRIMO MARZO 2013 potranno usufruire del sostegno dell'Esm solo i Paesi dell'Eurozona che avranno ratificato il Patto di bilancio. I casi di comprovata emergenza, il Board dell'Esm - composto dai ministri delle Finanze - potrà mettere da parte il vincolo dell'unanimità e prendere decisioni a maggioranza qualificata raccogliendo l'85% dei voti degli aventi diritto.

http://www.professionefinanza.com/scheda.php?id=6988


 

lunedì 8 ottobre 2012

contributi affitto: domande dal 15 ottobre per avere tra i 1.800 e i 4.200 euro l’anno per tre anni

La Regione Toscana dà una nuova occasione ai giovani toscani che vogliono prendere una casa in affitto. Il 15 ottobre verrà aperta la seconda tranchedel bando del progetto Giovanisì “Contributo al pagamento del canone di locazione” che prevede all’interno delle misure a sostegno dell’autonomia abitativa dei giovani un pacchetto di interventi di complessivi 45 milioni di euro, da erogare nel triennio 2011-2013.

In pratica, i giovani tra i 25 e i 34 anni che vorranno mettere su casa, partecipando al bando potranno contare un contributo per l’affitto tra 150 e 350 euro mensili per 3 anni, ovvero da 1.800 a 4.200 euro all’anno. Tra le novità rispetto al primo bando - chiuso lo scorso 31 gennaio con oltre 1.000 domande per un totale di circa 700 contratti stipulati per un ammontare di quasi 3 milioni di euro per tre anni – la riduzione da 5 a 2 anni del tempo di residenza in Toscana del nucleo familiare di origine per chi fa la domanda, e nel caso di una coppia, è sufficiente che tale requisito sia rispettato da almeno un componente. Entro la primavera la Regione promuoverà una terza tranche di contributi.

IL BANDO

Termini:

Il bando, che sarà online sul sito di Giovanisì a partire dall’8 ottobre, aprirà il 15 ottobre 2012 e sarà possibile presentare domanda fino al 21 dicembre 2012.

Giovani dai 25 ai 34 anni che vivono in Toscana:

L’intervento è diretto ai giovani in età compresa tra i 25 ed i 34 anni (con priorità per la fascia 30-34 anni), residenti in Toscana da almeno 2 anni presso il nucleo familiare di origine.

Contributo da 150 a 350 euro al mese per 3 anni:

E’ previsto un contributo variabile da 1.800 a 4.200 euro all’anno per tre anni (da un minimo di 150 ad un massimo di 350 euro al mese) a seconda delle fasce di reddito e tenendo conto della presenza e del numero di figli.

- Il contributo al pagamento dell’affitto verrà erogato in quote semestrali anticipate a seguito della presentazione di un regolare contratto di locazione.

- L’immobile da affittare come prima casa, e per la durata minima di tre anni, deve essere situato in Toscana e deve presentare i requisiti di abitabilità.

Non sono ammesse a contributo i contratti di locazione:

- riguardanti gli appartamenti di lusso e quelli di categoria catastale A1, A8 e A9,

- a carattere transitorio,

- quelle sottoscritte con parenti o affini,

- di porzioni di alloggio e di immobili realizzati con programmi di edilizia residenziale pubblica,

- stipulati in data antecedente al 21 dicembre 2012.

Il contratto di affitto, deve essere stipulato e presentato alla Regione Toscana entro centottanta giorni dall’approvazione della graduatoria degli ammessi a contributo che sarà pubblicata sul BURT e resa disponibile sul sito Giovanisì.

Requisiti dei giovani richiedenti:

Tutti i seguenti requisiti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo.

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o nell’essere comunque in regola con le norme in materia di immigrazione;

- appartenere alla fascia di età compresa fra 25 – 34 anni (per le coppie già costituite o in via di formazione, è sufficiente che il requisito dell’età sia rispettato da uno dei due giovani, purché l’altro sia maggiorenne);

- essere residente in Toscana nel nucleo familiare d’origine da almeno due anni (per le coppie già costituite o in via di formazione, è sufficiente che il requisito della residenza sia rispettato di uno dei due giovani)

- rientrare in un valore ISEE della famiglia di origine (genitori e parenti compresi quelli considerati affini, come i suoceri, entro il secondo grado) non superiore a 40.000 euro;

- dichiarare un reddito individuale complessivo ai fini Irpef non superiore a 35.000 euro lordi, limite che passa a 45.000 euro in caso di coppie e a 55.000 euro in caso di più richiedenti non legati da parentela.

- non essere titolare per quote che oltrepassano il 30% di diritti di proprietà, di usufrutto, di abitazione o uso di immobili destinati ad abitazione situati in territorio nazionale;

- non avere mai beneficiato di altri contributi pubblici per il pagamento dell’affitto;

Il limite massimo di reddito IRPEF dei giovani richiedenti:

- 35.000 euro per i nuclei monoparentali (lettera a) e per i singoli (lettera d)

- 45.000 euro in caso di nuclei familiari coppie spostate o di fatto (lettere b e c) e di due richiedenti di cui alla lettera e)

- 55.000 in caso di tre o più richiedenti (lettera e)

Nucleo familiare di origine:

- Per nucleo familiare di origine si intende quello composto da genitori, parenti (ad es. nonni) o affini (es. suoceri) entro il secondo grado.

- Per “emancipazione dalla famiglia di origine” e “autonomia abitativa” si intende la costituzione da parte dei giovani di un proprio nucleo familiare avente una delle seguenti composizioni:

a) nucleo monoparentale con figli (famiglia di 1 solo genitore con 1 o più figli conviventi a carico)

b) coppia coniugata o convivente more uxorio

c) coppia costituita da giovani che provengono da due distinti nuclei familiari di origine

d) persone singole, compresi i separati legalmente (sentenza del Tribunale)

e) due o più giovani non legati da rapporti di parentela intenzionati a costituire una solidale coabitazione e a condividere gli oneri e le responsabilità riguardanti la locazione e la complessiva conduzione dell’alloggio.

Tre fasce di reddito: minima, intermedia, massima

Il contributo sull’affitto sarà più alto se la fascia di reddito a cui appartiene il giovane, o la coppia, o il gruppo è più bassa. Diminuisce con l’aumentare del reddito. Tre le fasce di reddito: minima, intermedia e massima (per tabella consulta il bando).

Il reddito IRPEF è quello riferito all’anno 2011 mentre il valore Isee è quello in corso di validità

Il contributo aumenta con il numero di figli:

Il contributo al pagamento del canone di locazione varia da un minimo di 1.800 (150 euro al mese) ad un massimo di 4.200 euro all’anno (350 euro al mese) ed è articolato in rapporto alla presenza di figli e alle fasce di reddito (per tabella consulta il bando) .

Trasferimento residenza anagrafica:

Entro novanta giorni dal contratto è obbligatorio trasferire la residenza anagrafica presso l’abitazione presa in affitto e abitarvi regolarmente pagando il canone di affitto accordato per l’intero triennio.

per leggere il bando vai alla pagina dedicata del sito

http://www.giovanisi.it/2012/10/08/giovanisi-contributi-affitto-domande-dal-15-ottobre-per-avere-tra-i-1-800-e-i-4-200-euro-lanno-per-tre-anni/


 

venerdì 5 ottobre 2012

nuovo albo per i promotori


Il 2 ottobre 2012 è caduta L'ultima speranza di non vedere in Gazzetta Ufficiale il secondo correttivo del decreto legge 141/2010 relativo all'albo dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Nella giornata di martedì scorso, infatti, è stato pubblicato il d.lgs. del 19 settembre 2012, n. 169 contenente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e che stabilisce l'entrata in vigore del tanto temuto art. 7  per il prossimo 17 ottobre 2012 (leggi lo Speciale Petizione OAM). Ma le novità (e le sorprese) purtroppo non finiscono con quella norma.

Secondo la nuova disciplina sulla compatibilità tra l'attività di promotore finanziario e di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, infatti, "I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività  di  agenzia in  attività  finanziaria  per  uno  o   più   periodi   di   tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente  la  data di  istanza   di   iscrizione   nell'elenco   di   cui   all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17,  hanno  sei  mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati   dal   superamento   dell'esame   di   cui    all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c),  a  condizione  che  l'esperienza professionale maturata sia certificata  dagli  intermediari  per  cui hanno operato" (art. 17 che modifica Modifiche  l'articolo  26 del decreto  legislativo  13  agosto 2010, n. 141, comma 2-bis).

Cosa significa in pratica? Che "è previsto un regime transitorio per l'iscrizione, qualora necessaria, entro il 31 dicembre 2012 al nuovo elenco degli agenti in attività finanziaria per i promotori finanziari" spiega dal proprio portale l'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Promotori Finanziari. Passato il periodo transitorio per i promotori finanziari scatta non solo l'obbligo di iscriversi all'OAM ma anche l'onere di sostenere un secondo esame.

Quanto costa tutto questo? Secondo quanto stabilito dal secondo correttivo l'OAM determinerà e riscuoterà per i promotori finanziari un contributo inferiore rispetto a quanto richiesto agli agenti in attività finanziaria che oggi sono chiamati a versare una quota fissa annua di 200 euro. Dal 1° gennaio 2013, alla quota di iscrizione annuale andrà aggiunta una quota di iscrizione alla prova d'esame pari a 150 euro.

martedì 2 ottobre 2012

Impresa e famiglia: la deducibilità fiscale dei beni aziendali

Con la manovra di Ferragosto 2011 sono iniziate le riforme in materia di beni e mezzi aziendali. Il precedente governo  aveva introdotto le prime norme che  riducevano la possibilità di dedurre dai redditi di impresa le quote di costo dei veicoli e mezzi concessi ai soci. Con la riforma Fornero in materia di lavoro, diventata legge il 28 giugno 2012 con il numero  92, è stata ridotta la deducibilità  dei mezzi utilizzati non esclusivamente nell’esercizio di impresa.

In questi giorni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche dei chiarimenti sulla manovra dello scorso ferragosto attraverso la circolare 36/E. Il documento spiega che se un bene dell’impresa viene utilizzato dai soci o dai familiari,  perde la sua totale inerenza con l’attività. Ciò significa, per principio generale, che le spese e i costi che si riferiscono al bene non potrebbero essere più deducibili.  Per questa ragione nelle ditte individuali, nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata che hanno optato per la trasparenza fiscale; i costi e spese non inerenti all’attività di impresa diventano indeducibili e inoltre in capo all’utilizzatore si verrà a creare un reddito imponibile pari al valore del bene. Come si è più volte fatto notare, a causa dell’indeducibilità del costo e all’imponibilità del reddito si genera una doppia tassazione.

In aiuto del contribuente la circolare chiarisce che nel quadro RL (tra i redditi diversi) dell’UNICO si dovrà indicare il valore del bene divenuto imponibile, ovvero la differenza tra il valore normale dell’uso e il prezzo pagato dal socio, al netto del vantaggio fiscale perso dalla società (la quota di imposte che la società dovrà pagare per il costo divenuto indeducibile).

A partire dal 2013 la riforma Fornero toglierà agli imprenditori e ai professionisti anche un 12,5% di deducibilità dei mezzi ad uso promiscuo, come ad esempio i veicoli utilizzati durante l’attività di impresa ma anche nella vita privata. Infatti la nuove legge, all’articolo 4 commi 72 e 73, ha modificato l’articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR; riducendo dal 40% al 27,5% la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all’attività d’impresa.

I nuovi limiti di deducibilità entreranno in vigore a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del 2013
. Si ricorda che esiste un doppio limite di deducibilità, in particolare, si fa riferimento al limite di deducibilità percentuale che passa dal 40% al 27,5%, per effetto dell’articolo 4 comma 72 lettera a) della riforma del Lavoro e al limite di valore fiscalmente riconosciuto, rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione.

Il tetto massimo di riconoscimento fiscale del costo d’acquisto sostenuto per l’acquisto del mezzo di trasporto, pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.

considerando che i suddetti limiti operano congiuntamente, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà:

- 4.970,89  euro (27,5% di 18.075,99 euro) per autovetture e autocaravan;
- 1.136,20 euro (27,5% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 568,10 euro (27,5% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.

Inoltre va ricordato che se le imprese hanno stipulato contratti di leasing per l’utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni di leasing è il medesimo previsto in caso di acquisto dei veicoli.

Per quanto concerne i canoni di locazione e noleggio, il costo massimo fiscalmente deducibile sarà:

- 994,18 euro (27,5% di 3.615,20 euro) per autovetture e autocaravan;
- 213,03 euro (27,5% di 774,69 euro) per i motocicli;
- 113,62 euro (27,5% di 413,17 euro) per i ciclomotori.

Resta, invece, ferma la deducibilità all’80% per i veicoli utilizzati da agenti e  rappresentanti di commercio
, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall’attuale articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR.

http://www.abcrisparmio.it/guide/fisco-tasse/impresa-e-famiglia-la-deducibilita-fiscale-dei-beni-aziendali

Mutui, la Lombardia sostiene i debiti


Un piano di sostegno per le famiglie ma anche le giovani coppie che non riescano a far fronte alle spese destinate ai mutuo sulla prima casa. E’ quanto ha messo in piedi la Regione Lombardia in collaborazione con Finlombarda (la finanziaria che fa parte della Regione) ma anche con due colossi bancari come Unicredit e Intesa Sanpaolo.
Sono diversi i provvedimenti economici che serviranno per far fronte più serenamente alle spese. A cominciare dalla cosiddetta ‘Misura Salva Mutui’ dedicata a tutti i cittadini residenti in Lombardia che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo stipulato per la prima casa. Grazie ad un accordo con Banca Intesa Sanpaolo potranno infatti sospendere il mutuo per un periodo massimo di 12 mesi o dilazionare le rate fino a 40 anni abbassando in questo modo l’importo dell’importo mensile.
Potranno fare domanda le persone che abbiano perso il lavoro, ma anche chi abbia subito sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario per un periodo di almeno 30 giorni o ancora chi abbia subito un decesso in famiglia o si trova in condizioni di non autosufficienza. A tutti basterà presentare la domanda entro il 31 gennaio 2013.
Grazie all’accordo tra Regione e Unicredit invece sarà permesso a chi sia in difficoltà economica vendere la propria abitazione direttamente a Unicredit Management immobiliare Spa e saldare il debito residuo con i proventi della vendita. In ogni caso si manterrà la possibilità di vivere nella stessa casa come affittuari con un contratto 4+4 anni, ad un canone sostenibile. Al quinto anno o all’ottavo anno si potrà ricomprare l’immobile allo stesso prezzo al quale è stato venduto a Unicredit. In questo caso bisognerà essere mutuatari di Unicredit.
L’agevolazione per le giovani coppie invece arriva da Regione e Finlombarda che hanno stabilito un contributo a fondo perduto per l’abbassamento di 2 punti percentuali del tasso del mutuo per i primi 5 anni. Per accendervi bisogna avere contratto matrimonio dal 1° giugno 2012 fino al 31 maggio 2013, aver acquistato la prima casa a un prezzo massimo di 280mila euro e aver stipulato un mutuo di durata non inferiore a 20 anni con una banca convenzionata con Finlombarda.