Liberalizzazioni, Assicurazione Auto: Modifiche Definitive
La Camera ha dato l’ approvazione definitiva al Decreto liberalizzazioni. Nel testo ci sono importanti novità in materia di Rc auto. Il fine è sia quello di dare maggiore libertà di scelta al consumatore e sia di contrastare le frodi28/03/2012 Luigi Ruggero
SONO PREVISTI sconti per chi sottoscrive la polizza assicurativa, se si accetta di far ispezionare il veicolo dalla compagnia, prima della sottoscrizione della nuova polizza, di installare, a spese della compagnia, una scatola nera che monitorizzi tutte le attività del veicolo. I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità della scatola nera saranno a carico delle compagnie assicuratrici.
LE COMPAGNIE assicuratrici, al posto di riconoscere agli assicurati il risarcimento diretto in denaro, per i danni alle cose, possono optare per il risarcimento in forma specifica, cioè farsi carico della riparazione presso officine convenzionate.
L’ASSICURATO PUÒ scegliere lo stesso per il risarcimento in denaro, in misura ridotta del 30 %, se tale risarcimento è accompagnato da una garanzia sulle riparazioni di almeno due anni, per tutte le parti non soggette a usura.
GLI AGENTI ASSICURATIVI dovranno, prima della sottoscrizione del contratto, informare il cliente in maniera chiara, trasparente ed esaustiva, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti agli stessi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle compagnie assicurative sui propri siti internet.
IL MINISTERO DELLE infrastrutture e dei trasporti, rifacendosi ai dati forniti dalle compagnie di assicurazione, stipulerà un elenco dei veicoli che non risultano coperti dalla assicurazione per la responsabilità civile, comunicando ai proprietari l’inserimento nell’elenco. Questi avranno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, trascorsi i quali il nominativo sarà dato alla polizia.
L’ATTESTATO DI RISCHIO dovrà riportare il tipo di danno liquidato durante la durata della polizza. Dovrà essere inviato telematicamente da una compagnia all’altra, senza che lo faccia l’assicurato.
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