http://consulenza.soldiweb.com/notizie/imu-e-tares-una-combo-da-3-7-miliardi-di-euro-tra-giugno-e-luglio#.UQopCqV6zE9
Una raccolta di idee, spunti, articoli e link per orientarsi nel mondo della finanza, appunti ed idee utili che incontro durante il mio lavoro. Per essere aggiornato sui nuovi post segui il blog via mail iscrivendoti nella casella in basso.
giovedì 31 gennaio 2013
Imu e Tares, una combo da 3,7 miliardi di euro tra giugno e luglio
http://consulenza.soldiweb.com/notizie/imu-e-tares-una-combo-da-3-7-miliardi-di-euro-tra-giugno-e-luglio#.UQopCqV6zE9
mercoledì 30 gennaio 2013
Mps: ecco cosa devono sapere correntisti e risparmiatori per stare tranquilli
http://www.bluerating.com/banche-e-reti/180-banche/25744-mps-ecco-cosa-devono-sapere-correntisti-e-risparmiatori-per-stare-tranquilli.html
martedì 29 gennaio 2013
Quando nevica moto ferme e divieti coordinati
Ancora Offerte da non perdere
questa volta sconti su materassi, reti e cuscini ... se dovete cambiarli vale la pena dare un occhio
giovedì 24 gennaio 2013
ENI assume
La Camera approva senza modifiche il rinvio della Tares a luglio
mercoledì 23 gennaio 2013
Opportunità di risparmio
Si tratta di link a siti di vario genere che danno diritto a sconti o promozioni particolari ... dategli un occhio se avete tempo e fatemi sapere cosa ne pensate.
Posto qui i primi due link, poi li terrò aggiornati nella finestra alla sinistra del sito.
Un saluto di cuore ... Antonio
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Non ci siamo mai esposti così tanto da proporre NOI un'opportunità, ma dato le nostre ricerche e dato le credenziali positive che siamo riusciti a trovare abbiamo deciso di "non rispettare" le regole che noi stessi ci siamo imposti
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lunedì 21 gennaio 2013
Una rivoluzione per l’indebitamento dei privati
Chiunque sia “sovraindebitato” ha ora di fronte a sé due opzioni: offrire il proprio intero patrimonio per la liquidazione, oppure proporre un accordo per il pagamento anche parziale dei debiti. Si tratta di una svolta i cui effetti sull’economia e sulla società potrebbero essere molto rilevanti.
POSSIBILITÀ DI ESDEBITAZIONE
Senza grande clamore, alla fine del 2012 il Governo Monti ha attuato una riforma che smentisce principi vecchi di duemila anni. A partire dal 18 gennaio 2013, chiunque sia “sovraindebitato” (cioè incapace di ripagare i propri debiti) ha di fronte a sé due opzioni, in precedenza non disponibili se non alle imprese medio-grandi: offrire il proprio intero patrimonio per la liquidazione, oppure proporre un accordo per il pagamento anche solo parziale dei propri debiti, che se accettato dalla maggioranza dei creditorivincolerà tutti, anche i dissenzienti. (1)
Si tratta di una rivoluzione, i cui effetti sull’economia e sulla società potrebbero essere rilevanti. In entrambi i casi, infatti, la procedura riguarda tutti i creditori di uno stesso debitore. In più, il debitore,se si tratta di unapersona fisica, può godere della esdebitazione o “fresh start”, liberandosi dei debiti non soddisfatti e potendo così reinserirsi nella società senza dover più fuggire dai propri creditori.
FINE DI UN’ANOMALIA ITALIANA
Prima della riforma, il mondo dei debitori era diviso in due: da una parte gli imprenditori commerciali medio-grandi, cui, se in crisi, si applicavano le sofisticate regole della legge fallimentare (migliorate anche nel corso del 2012), dall’altra parte tutti i restanti debitori: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti e, soprattutto, consumatori. Milioni di soggetti per i quali nessuna soluzione, anche se astrattamente efficiente, poteva essere raggiunta senza il consenso di tutti i creditori.
La cosa aveva conseguenze rilevanti soprattutto quando il debitore era una persona fisica: mentre le società possono essere cessate e cancellate, le persone fisiche hanno una vita che prosegue, e la cui qualità – come quella della vita dei loro familiari – può essere gravemente minata da un fardello di debiti che non si possono adempiere. Si noti che il sovraindebitamento non è sempre frutto di un irresponsabile ricorso al credito: nelle esperienze straniere, e ancor più in quella italiana, le cause più frequenti di insolvenza dei consumatori sono da ricercare nell’impatto di shock esterni, quali la perdita del lavoro, l’insorgenza di malattie, la rottura di unioni familiari con il connesso incremento di spese, eventi che smentiscono previsioni di risparmio che all’epoca erano ragionevoli. La recente crisi, con la connessa perdita di posti di lavoro, ha solo reso il problema più acuto.
L’esdebitazione delle persone fisiche, tema al centro dell’attenzione delle istituzioni internazionali, costituisce una sorta di “assicurazione obbligatoria” contro l’insolvenza. (2). L’Italia era rimasta fra i pochissimi paesi del mondo, e l’unica fra i grandi paesi industrializzati, a non consentirla (se non con minime eccezioni). Ora questa anomalia è venuta meno.
AVREMO IL FALLIMENTO DEI CONSUMATORI?
Si è dunque previsto il fallimento dei consumatori e di tutti coloro che ne erano esenti? No, per due ragioni:
- in primo luogo, perché le nuove procedure si applicano solo se il debitore ne fa richiesta, mentre il fallimento può essere richiesto dai creditori (e dal pubblico ministero);
- in secondo luogo perché l’apertura della procedura non produce conseguenze penali: se il debitore ha commesso reati, resta punibile, ma non diviene soggetto a nuovi reati (quali la bancarotta semplice e fraudolenta previste dalla legge fallimentare) solo perché ha fatto domanda.
Si tratta, quindi, di una disciplina che per il singolo debitore porta solo vantaggi, essendo la sua applicazione rimessa alla sua volontà. È forse per questo che, come spiega Francesco Vella nel suo articolo, alle nuove start-up innovative si applicano queste regole e non quelle della legge fallimentare. (3)
Le procedure sono alquanto complesse e dense di tecnicismi, ma il disegno politico è chiaro: consentire a tutti (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori), e non più solo alle imprese commerciali medio-grandi (alle quali continua ad applicarsi la legge fallimentare), una via d’uscita in caso di crisi.
La via d’uscita è particolarmente facilitata per il consumatore, che può ottenere l’esdebitazione, oltre che con la liquidazione del suo intero patrimonio o un accordo, anche con un “piano” che, se conveniente per i creditori, viene approvato non da costoro, ma direttamente dal giudice. Il tutto a condizione che l’insolvenza sia incolpevole, il debitore si comporti con correttezza e che ciò emerga anche da una dettagliata relazione redatta da un “organismo di composizione della crisi” (una struttura creata da enti pubblici o da ordini professionali allo scopo di fornire supporto ai debitori in difficoltà, con un ruolo delicatissimo e un futuro tutto da scoprire) o da un professionista nominato dal giudice.
QUALE IMPATTO ECONOMICO E SOCIALE?
Le nuove regole sono destinate ad avere un impatto sia sul mercato del credito, sia sulla società in generale. Non è facile però prevedere in che termini.
I finanziatori sanno che i debitori hanno oggi nuove possibilità di risolvere il sovraindebitamento, giocando anche d’attacco. Le nuove regole, consentendo alle persone fisiche l’esdebitazione, possono peggiorare le prospettive di recupero del credito. Ma, all’opposto, possono anche consentire ai creditori migliori recuperi, grazie alla possibilità di soluzioni collettive più efficienti, non condizionate dalla volontà del più piccolo o aggressivo creditore. Nel primo caso, il costo del credito aumenterebbe, nel secondo si ridurrebbe. Occorre capire quale sarà l’effetto netto.
I finanziati, dal canto loro, sanno che da oggi l’insolvenza è meno disastrosa e il rischio è più controllabile. Le nuove regole risolvono situazioni penose, purtroppo sempre più frequenti. E possono costituire un incentivo all’assunzione di rischi, cosa di cui il nostro paese ha un drammatico bisogno.
(1) Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto Sviluppo-bis (Dl 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), articoli da 6 a 16 (la si veda in www.normattiva.it). Prima della modifica, la legge 3/2012 aveva un impatto minimo ed era rimasta inapplicata. Le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati a partire dal 18 gennaio 2013.
(2) B. Adler, B. Polak, A. Schwartz, “Regulating Consumer Bankruptcy: A Theoretical Inquiry”, in Journal of Legal Studies, 2000 (29), p. 585 ss. Sul tema dell’insolvenza delle persone fisiche si veda il rapporto della World Bank “Report on the Treatment of the Insolvency of Natural Persons”.
http://www.lavoce.info/una-rivoluzione-per-lindebitamento-dei-privati/
Impignorabilità delle polizze vita tra mito e realtà
La responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Il patrimonio del debitore è quindi posto dalla legge a garanzia dei crediti. Sono tuttavia previste delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore e tra queste ritroviamo il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione, il trust e la polizza vita.
Il promotore finanziario si trova spesso di fronte a richieste di protezione patrimoniale da parte della propria clientela e in alcuni casi segnala la capacità riconosciuta a tal fine alla polizza vita. L’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono mito o realtà? Suggerire alle famiglie di proteggere i propri risparmi attraverso polizze vita ci espone a rischi reputazionali? Forse è il caso di separare il mito dalla realtà e per farlo è necessario il riferimento al codice civile prima ed alle sentenze di legittimità poi.
L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e degli eredi.
Le somme derivanti da polizza vita sono cioè impignorabili ed insequestrabili. E qui sorge il primo mito. Infatti, tale riconoscimento, secondo una pronuncia della Corte di Cassazione nel 2007, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade, invece, il sequestro preventivo. In presenza di una responsabilità penale, quindi, cade l’insequestrabilità della polizza.
Una successiva sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione giunta nel 2008 ha poi offerto spunto per ulteriori riflessioni, mettendo fine ad una serie di dispute giurisprudenziali. Tale importante pronuncia ha, infatti, stabilito che: «In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore, al pari di quanto previsto per «le somme dovute» di regola impignorabili secondo l’art. 1923 del codice civile, può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, primo comma n. 5, considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento».
Insomma, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una interpretazione estensiva dell’art.1923 del codice civile, ribadiscono in linea di principio le caratteristiche di impignorabilità ed insequestrabilità della polizza vita anche in caso di fallimento. Attenzione, però, ai limiti che tale principio incontra.
Ad esempio, una polizza vita a premio unico e di importo rilevante sottoscritta da un imprenditore non ancora in odore di fallimento, ma già debitore di una banca o dell’Amministrazione Finanziaria non può essere considerata impignorabile ed insequestrabile.
http://www.advisorprofessional.it/promotori-finanziari/risparmio-gestito/18685-impignorabilita-e-insequestrabilita-delle-polizze-vita-tra-mito-e-realta.action
giovedì 10 gennaio 2013
Promotori vs banche, chi vince la palma del più onesto?
Gli atti della Consob che nel corso del 2012 hanno riguardato l'attività di vigilanza sugli intermediari e sui promotori finanziari sono stati 423, praticamente invariati rispetto ai 424 del 2011. Ma se si guarda nel dettaglio i promotori finanziari risultano tra i promossi: sono gli unici a registrare un calo delle sanzioni su quasi tutti i fronti. Le banche, invece, devono fare i conti con un aumento delle bacchettate di Giuseppe Vegas.
In particolare, secondo quanto comunicato dalla commissione di vigilanza guidata da Giuseppe Vegas: 212 dei 423 atti del 2012 hanno riguardato richieste di dati e notizie per istruttorie relative a promotori finanziari (art. 31, comma 7 - erano 242 nel 2011); 181 sono invece state le richieste di dati e notizie per la vigilanza (art.8, comma 1) sulle banche (106, contro le 67 del 2011), sulle sim (24 contro le 18 precedenti), sulle sgr (16 contro le 13 del 2011), su imprese di investimento comunitarie (3 contro le 8 del 2011) sui promotori finanziari (32 contro le 50 del 2011); 17 sono invece state le convocazioni di esponenti aziendali (7 nei confronti di banche, 3 nei confronti di Sim, 3 nei confronti di Sgr e 4 nei confronti di imprese di investimento comunitarie (art.7, comma 1, lett. a); 9 le richieste di dati e notizie ad altrettante società di revisione, per vigilanza su 57 sgr e su una 1 sim ( art.8, comma 2 - era 1 nel 2011); 4 richieste a Banca d’Italia di estensione su verifiche ispettive in corso per: 2 banche e 2 sim (art. 10, comma 2 - erano 2 nel 2011).
Non solo. Secondo quanto scritto dalla Consob, la vigilanza è intervenuta nel 2012 anche per procedimenti di natura straordinaria o cautelare che hanno riguardato: 1 parere al Ministero dell’Economia e delle Finanze di amministrazione straordinaria e di scioglimento degli organi sociali su proposta della Banca d’Italia nei confronti di 1 sgr (art. 57, commi 1 e 2); 21 sospensioni cautelari a 60 giorni nei confronti di promotori finanziari (art. 55, comma 1 - erano 19 nel 2011); 11 sospensioni cautelari ad 1 anno nei confronti di promotori finanziari (art.55, comma 2 - erano 9 nel 2011); 1 provvedimento ingiuntivo nei confronti di 1 impresa di investimento comunitaria con succursale in Italia (art. 52, comma 1).
Sono stati invece rilasciati 4 pareri al Ministero dell’Economia e 2 alla Banca d’Italia. E sono stati anche rilasciati 35 ulteriori pareri alla Banca d’Italia (erano 46 nel 2011): 15 per cancellazioni di sgr; 5 per estensioni operative di sgr; 6 per fusioni / scissioni / trasformazioni di sgr; 8 per oicvm comunitari non armonizzati; 1 per richieste di autorizzazioni allo svolgimento di servizi di investimento da parte di banche estere extracomunitarie. E’ stata anche rilasciata 1 intesa con Banca d’Italia su materie regolate dall’art. 117-bis del Tub.
Infine si segnalano, tra le altre attività della Consob, l'invio di 189 lettere di contestazioni (con relativo avvio di procedimento sanzionatorio) di cui: 71 nei confronti di promotori finanziari (erano 98 nel 2011); 6 nei confronti di sgr (erano 4 nel 2011) e 61 nei confronti dei relativi esponenti aziendali (erano 46 nel 2011); 6 nei confronti di 5 banche e 1 sim (erano rispettivamente 2 e 0 nel 2011) e 45 nei confronti dei relativi esponenti aziendali (erano 46 nel 2011).
Le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria nel 2012 sono state 42, contro le 27 del 2011. Le comunicazioni, le linee interpretative e le risposte ai quesiti pubblicate nell’anno sono state 18, di cui 2 hanno riguardato il recepimento degli orientamenti Esma.
lunedì 7 gennaio 2013
Arrivano i voucher per la baby sitter
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-01-04/arrivano-voucher-baby-sitter-085541.shtml?uuid=AbvbCEHH
venerdì 4 gennaio 2013
Spread sotto la “soglia Monti”. Ecco i vantaggi per famiglie e imprese
APERTURA IN RIALZO – Lo spread Btp-Bund ha aperto in leggeto rialzo rispetto alla chiusura di ieri portandosi dai 284 ai 286 punti, inferiore comunque alla famosa “soglia Monti” dei 287 punti base. Ma cosa significa questo per noi? Il differenziale sotto i 300 punti e rendimenti bassi dei nostri Btp, poco sopra il 4%, sono un beneficio non solo per le casse dello Stato, per le banche, le imprese ma anche per le tasche delle famiglie, che possono chiedere prestiti a tassi più vantaggiosi.
IL RISPARMIO – Prima di tutto per il Tesoro il differenziale così stretto si traduce in un risparmio di molti miliardi di interessi sul debito pubblico. Finanziare il debito pubblico, scrive Repubblica.itcosta in media agli italiani 75 miliardi di euro in interessi annuali, ovvero il 5% del Pil (nel 2012 sono stati pari a 86 miliardi, il 5,5% del Pil, otto in più dell'anno prima). Quindi 100 basis point di differenziale in meno tra Bund e Btp, secondo i calcoli di Bankitalia, regalano all'Italia 3,1 miliardi di risparmi sul servizio del debito il primo anno, 6,2 il secondo e 8 il terzo. Considerando che circa un anno fa eravamo intorno ai 570 punti, il risparmio è notevole.
I VANTAGGI - A cascata ciò vuol dire anche meno oneri e meno tasse per imprese e famiglie. Le imprese infatti potranno chiedere finanziamenti ed emettere obbligazioni a tassi più bassi . Vantaggi anche per le banche che darannno prestiti e mutui più facilmente. Secondo uno studio di Crif cento punti base di aumento dello spread si traducono nel giro di tre mesi in un rincaro di 50 punti basesui tassi d'interesse applicati alle imprese e 30 su quelli pagati dalle famiglie per i mutui casa. Insomma, un bel passo avanti per la ripresa e il ritorno alla crescita economica del Paese.
http://consulenza.soldiweb.com/notizie/spread-sotto-la-“soglia-monti”.-ecco-i-vantaggi-per-famiglie-e-imprese#.UOaVQKV6we5
giovedì 3 gennaio 2013
Il debito pubblico italiano, quando e chi lo ha formato
http://www.linkiesta.it/debito-pubblico-italiano
mercoledì 2 gennaio 2013
Lavorare per Twitter: le offerte del momento
Dalle detrazioni per i figli alle stretta sulle auto aziendali, ecco tutte le novità fiscali del 2013
Dal 1° gennaio 2013 aumentano le detrazioni per i figli a carico. Si passa da 800 a 950 euro per ciascun figlio (compresi quelli nati da unioni di fatto e riconosciuti, quelli adottivi o affidati), da 900 a 1.220 euro per i bambini sotto i tre anni. Le detrazioni saranno aumentate di 400 euro (prima l'importo era di 220 euro) in caso di figli portatori di handicap.
Legge di stabilità, art. 1, c. 483
Le imprese che svilupperanno piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali potranno beneficiare di un credito d'imposta del 25% dei costi sostenuti negli anni 2013, 2014 e 2015.
Dl 179/2012, art. 11-bis
Dal periodo d'imposta 2013 i costi delle auto aziendali per le imprese (non agenti) e i professionisti potranno essere dedotti al 20% e non più al 40%, a meno che non si applichi il regime dei minimi (sconto fiscale del 50%). La stretta riguarderà i veicoli diversi da quelli adibiti a uso pubblico (taxi) o utilizzati da imprese di noleggio, leasing o autoscuole. Per le auto assegnate ai dipendenti a uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta (più di 183 giorni l'anno), dal 2013 saranno deducibili al 70% (non più al 90%) le spese e gli altri componenti negativi, senza alcun limite di costo dell'auto.
L. stabilità, art. 1, c. 501; l. 92/12, art. 4, c. 73
Dal periodo d'imposta 2013 e fino al 2015 i contribuenti persone fisiche potranno detrarre dall'Irpef il 19% (25% in caso di start up in ambito energetico) della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative. L'investimento massimo detraibile, in ciascun periodo d'imposta, non può superare i 500mila euro e deve essere mantenuto per almeno due anni, pena la decadenza dal beneficio (e l'obbligo di restituire l'incentivo fruito e gli interessi legali). Agevolazioni anche se gli investitori sono soggetti Ires: potranno dedurre il 20% degli investimenti in start up innovative (27% se a vocazione sociale).
Dl 179/12 art. 29 convertito da legge 221/12
Dal 1° gennaio in vigore il recepimento della direttiva 2010/45/Ue su contenuto della fattura, fattura semplificata e fattura elettronica. Nella fattura dovranno essere presenti specifici elementi (quali partita Iva del committente o codice fiscale). Possibile effettuare la fattura "differita" anche per le prestazioni di servizi. Meno complicazioni per gli importi minori: via libera alla fattura semplificata per certificare operazioni fino a 100 euro e in caso di fattura rettificativa.
Legge di stabilità, art. 1, commi 325-335
Si assottiglia lo sconto concesso ai proprietari di immobili in affitto. Dal periodo d'imposta 2013 scende dal 15% al 5% la deduzione forfettaria dei redditi da locazioni. La disposizione non riguarda chi affitta con la cedolare secca.
Legge 92/2012, art. 4, c. 74
Dal 1° gennaio imposta di bollo sui certificati penali. Viene introdotta una specifica deroga all'esonero da imposta nei processi penali e in quelli per cui si applica il contributo unificato.
Anticipata al 2013 la previsione secondo la quale le maggiori entrate ottenute dal contrasto all'evasione confluiscono in un fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. Con la nota di aggiornamento al Def sarà presentato un rapporto annuale sui risultati conseguiti con il contrasto all'evasione.
Legge di stabilità, art. 2, commi 299 e 300
Prorogata al 2013 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta dalla Finanziaria 2007. Due le condizioni: che le persone alle quali si riferiscono le detrazioni non possiedano un reddito complessivo superiore – al lordo degli oneri deducibili – a 2.840,51 euro; che i diretti interessati non usufruiscano, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Legge di stabilità, art. 1, c. 526
Dal 18 gennaio 2013 al 15 marzo 2013 è possibile presentare online l'istanza di rimborso della maggior Irpef o Ires versata negli anni passati (e per cui sia ancora pendente il termine) per la mancata deduzione Irap. Il calendario degli invii via internet è scaglionato per aree geografiche. Mentre già dal periodo d'imposta 2012, l'Irap riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni) può essere dedotta dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
Dl 201/11, art. 2 conv. da l. 214/11; provvedimento Entrate 17 dicembre 2012
Entro il 31 gennaio 2013 gli operatori finanziari dovranno comunicare all'agenzia delle Entrate i dati degli acquisti di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011 con moneta elettronica (carte di credito, di debito o prepagate). La comunicazione andrà ad alimentare le banche dati a cui il fisco potrà attingere per verificare la congruità tra i redditi del contribuente e il tenore di vita sostenuto.
Dl 98/11, art. 23, c. 41, convertito da l. 111/11; provvedimento Entrate 11 ottobre 2012
Dopo un doppio rinvio, il 2 aprile prima scadenza per la comunicazione al fisco dei beni concessi in utilizzo ai soci o ai familiari. Andranno comunicati anche i finanziamenti effettuati nei confronti della società. L'adempimento faceva parte di un pacchetto di misure introdotto dalla legge di conversione della manovra di Ferragosto dello scorso anno per colpire le intestazioni fittizie di auto, barche, aerei e immobili a società.
Dl 138/11, art. 2 convertito da l. 48/11; provv. Entrate 17 settembre 2012
Sparisce la soglia dei 3mila euro per la comunicazione al fisco delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Torna l'elenco clienti e fornitori. Entro il 30 aprile vanno trasmesse al fisco le operazioni attive e passive effettuate nel 2012 (per cui è necessaria la fattura). Oltre la soglia dei 3.600 euro scatta l'obbligo di identificare i consumatori finali sprovvisti di partita Iva.
Dl 16/2012 art. 2, c. 6 convertito da l. 44/12
L'aliquota ordinaria Iva dal 1° luglio 2013 passerà dal 21% al 22 per cento. Il prelievo diventerà più pesante, tra gli altri, per i beni di elettronica, per i capi di abbigliamento ma anche sui servizi professionali.
Legge di stabilità, art. 1, c. 480
Dal 1° luglio rottamati i mini-debiti tributari fino a 2mila euro (comprensivi di interessi e sanzioni) iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999. Sempre in tema di riscossione – con regolamento da emanare entro il 30 giugno 2013 – sarà istituito un comitato di controllo sull'attività mediante ruolo che fisserà le linee guida per le categorie di credito oggetto di recupero coattivo, per le modalità di recupero. I criteri si applicheranno alle somme affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2013.
Legge di stabilità, art. 1, commi 527-535