venerdì 27 luglio 2012

Pubblicato in G.U. il Decreto Esodati: presentazione delle istanze entro 120 giorni

Il Decreto Esodati è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 (Serie Generale), martedì 24 luglio, ufficializzando così l’avvio del Piano operativo INPS con cui potranno andare in pensione, con i vecchi requisiti, i primi 65mila salvaguardati. Questo passaggio era tanto atteso soprattutto da quelle. Ma, chi sono i soggetti interessati e quale procedura devono seguire per avvalersi del beneficio in argomento?

- I lavoratori con risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita’ lavorativa;

- i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attivita’ lavorativa.

Questi, conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro e devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 dicembre 2013. I suddetti lavoratori devono presentare istanza di accesso ai benefici corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalita’:
a) nel primo caso, l’istanza e’ presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l’istanza e’ presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
  • I lavoratori che si trovano in esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011;
  • i lavoratori che sono in congedo per assistere figli con disabilita’ grave con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’eta’ anagrafica.
Entrambi questi lavoratori devono presentare istanza alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza ma:
a) per i lavoratori in esonero dal servizio l’istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.
b) per i genitori in congedo l’istanza deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente Direzione Territoriale del lavoro.

Nessun commento:

Posta un commento