lunedì 21 gennaio 2013

Impignorabilità delle polizze vita tra mito e realtà

La responsabilità patrimoniale del debitore nell’adempimento delle proprie obbligazioni rappresenta uno dei principi cardine del nostro ordinamento giuridico. Il patrimonio del debitore è quindi posto dalla legge a garanzia dei crediti. Sono tuttavia previste delle limitazioni alla responsabilità patrimoniale del debitore e tra queste ritroviamo il fondo patrimoniale, l’atto di destinazione, il trust e la polizza vita.

 

Il promotore finanziario si trova spesso di fronte a richieste di protezione patrimoniale da parte della propria clientela e in alcuni casi segnala la capacità riconosciuta a tal fine alla polizza vita. L’impignorabilità e l’insequestrabilità della polizza vita sono mito o realtà? Suggerire alle famiglie di proteggere i propri risparmi attraverso polizze vita ci espone a rischi reputazionali? Forse è il caso di separare il mito dalla realtà e per farlo è necessario il riferimento al codice civile prima ed alle sentenze di legittimità poi.

 

L’art.1923 del codice, infatti, sancisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e degli eredi.

 

Le somme derivanti da polizza vita sono cioè impignorabili ed insequestrabili. E qui sorge il primo mito. Infatti, tale riconoscimento, secondo una pronuncia della Corte di Cassazione nel 2007, attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale ricompresa nella disciplina civile e in nulla tocca la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade, invece, il sequestro preventivo. In presenza di una responsabilità penale, quindi, cade l’insequestrabilità della polizza.

 

Una successiva sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione giunta nel 2008 ha poi offerto spunto per ulteriori riflessioni, mettendo fine ad una serie di dispute giurisprudenziali. Tale importante pronuncia ha, infatti, stabilito che: «In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore, al pari di quanto previsto per «le somme dovute» di regola impignorabili secondo l’art. 1923 del codice civile, può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, primo comma n. 5, considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento».

 

Insomma, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una interpretazione estensiva dell’art.1923 del codice civile, ribadiscono in linea di principio le caratteristiche di impignorabilità ed insequestrabilità della polizza vita anche in caso di fallimento. Attenzione, però, ai limiti che tale principio incontra.

 

Ad esempio, una polizza vita a premio unico e di importo rilevante sottoscritta da un imprenditore non ancora in odore di fallimento, ma già debitore di una banca o dell’Amministrazione Finanziaria non può essere considerata impignorabile ed insequestrabile.

http://www.advisorprofessional.it/promotori-finanziari/risparmio-gestito/18685-impignorabilita-e-insequestrabilita-delle-polizze-vita-tra-mito-e-realta.action

 

 

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