martedì 29 gennaio 2013

Quando nevica moto ferme e divieti coordinati


Strade vietate alle moto e ai motorini quando nevica, blocchi d'emergenza da coordinare tra provincia e provincia, stagione degli obblighi di gomme invernali montate o catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile su tutte (o quasi) le strade.La direttiva firmata il 16 gennaio dal viceministro delle Infrastrutture - e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -affronta i temi più delicati della circolazione in inverno emersi da due anni e mezzo a questa parte, cioè da quando la riforma del Codice della strada (legge 120/10) ha dato agli enti proprietari delle strade più a rischio (di neve, ghiaccio o pioggia gelata) la facoltà d'imporre gomme invernali montate o catene a bordo per interi periodi.
Il primo problema fu che questi periodi spesso erano diversi anche fra strade vicine. Ora il ministero "dispone" che gli obblighi valgano dal 15 novembre al 15 aprile e addirittura invita ad allinearsi subito gli enti proprietari che avevano deciso diversamente. Però poi aggiunge che in casi particolari (come le strade di montagna "a quote particolarmente alte") si possono imporre gli obblighi per periodi più lunghi.
Si pose poi il problema di moto, motorini e mezzi pesanti. Sono i veicoli per i quali gomme invernali e catene o non sono disponibili o sono difficili da montare. La direttiva appare severa: esenta solo i mezzi per i quali non c'è la materiale disponibilità (motocicli e ciclomotori, ma quasti ultimi solo a due ruote, perché quelli a quattro - i quadricicli leggeri e cioè le microcar da città - possono già essere equipaggiati, avendo ruote spesso simili a quelle di utilitarie). Ed esenzione non vuol dire libertà di circolare: in caso di neve o ghiaccio sulla strada (anche rimasti giorni dopo la precipitazione) o di nevicata in corso, per questi veicoli scatta il divieto di circolazione sui tratti interessati.
A proposito di nevicate, in questi momenti di emergenza resta ovviamente il potere di prefetti (fuori dai centri urbani) e sindaci (negli abitati) di vietare o limitare il traffico. Ma c'è un invito a coordinarsi, anche con le autorità che non hanno previsto alcuna misura perché hanno competenza su zone dove le nevicate non sono previste o in corso. Il tutto consultandosi con Viabilità Italia, la centrale operativa nazionale. Il motivo? Spesso i blocchi fanno riversare veicoli dove la circolazione è consentita, paralizzando anche altre zone.
Disciplinata anche l'apertura dei varchi nello spartitraffico di autostrade e strade a carreggiate separate: di regola è possibile solo nell'imminenza di nevicate, ma si possono individuare alcuni varchi da aprire anche prima, segnalandoli con cartelli di pericolo. Dunque, non si parla di limite di velocità di 80 km/h che spunta improvvisamente su alcune autostrade per alcune centinaia di metri in corrispondenza dei varchi lasciati aperti; ma l'ente proprietario potrebbe comunque continuare a prescrivere la limitazione di velocità (non la rispetta nessuno, ma serve per scaricare sul conducente le responsabilità di eventuali incidenti).
La direttiva chiarisce anche che le gomme ammesse non sono solo quelle strettamente invernali (cioè con sul fianco il sombolo del fiocco di neve vicino a una montagna con tre cime), ma anche quelle M+S (in inglese "mud and snow", cioè per fango e neve, diffuse soprattutto sulle vetture fuoristrada). Quanto alle catene, per ora non cambia nulla. Sui veicoli leggeri, restano ammesse quelle conformi alla norma tecnica internazionale Uni 11313; se sono state già acquistate, vanno bene anche quelle conformi alla norma austriaca V5119. Sui mezzi pesanti va bene questo marchio anche per catene nuove. In futuro potrebbero essere ammessi anche altri dispositivi, come le calze da neve (di facile montaggio): se sono fabbricati o commercializzati legalmente in altri Stati Ue o in Turchia o se sono fabbricato legalmente in uno Stato Efta (l'associazione europea di libero scambio), possono essere utilizzati anche quando non hanno un marchio di conformità, a patto che chi li importa fornisca al ministero documentazione che attesti la sicurezza, l'efficacia e la resistenza (quest'ultima, su distanze non brevissime, è di solito il punto debole delle calze). Attualmente un fabbricante di calze ha fatto ricorso al Tar contro il ministero, che non avrebbe valutato adeguatamente la sua documentazione e ha ottenuto una sospensiva, ma ciò non vuol dire che poi il ministero effettivamente dia l'ok. Quindi per ora le calze possono essere efficaci per brevi tratti (o sulle rampe dei garage), ma legalmente non mettono in regola quando su una strada aperta al traffico c'è l'obbligo di catene o gomme invernali.
Infine, la direttiva recepisce un'indicazione di sicurezza "superando" una vecchia circolare ministeriale che si limita a prescrivere che le gomme debbano necessariamente essere uguali solo sullo stesso asse 8per cui le anteriori possono essere diverse dalle posteriori): raccomanda che le gomme invernali siano montate sia davanti sia dietro (averle solo sulle ruote motrici significa rischiare paurose sbandate per i veicoli a trazione anteriore e impossibilità di curvare per quelli a trazione posteriore).
Ovviamente le catene vanno montate sulle ruote motrici e questo viene ribadito dalla direttiva. Ma senza specificare se ciò valga anche per i veicoli a trazione integrale. Da com'è formulata la direttiva, si direbbe comunque di sì.

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