giovedì 26 aprile 2012

Imu, carica di mini-agevolazioni


LA MAPPA
01 | Abitazione principale
Per l'abitazione principale sono previsti 200 euro di detrazione (che i Comuni possono incrementare) e l'aliquota speciale dello 0,4% (che i Comuni possono ridurre sino allo 0,2 per cento). Inoltre ci sono altri 50 euro di detrazione per ogni figlio convivente sino al 26 compleanno.
È possibile pagare l'Imu in tre rate anziché due.
Con l'accollo dell'Imu al coniuge assegnatario in caso di separazione o divorzio, l'abitazione diventa automaticamente principale, mentre prima, se di proprietà del coniuge non assegnatario, era equiparata solo se quest'ultimo non possedeva altre abitazioni nel Comune.
I Comuni possono disporre l'equiparazione all'abitazione principale di quella (purché non locata) di anziani o disabili ricoverati altrove e dei cittadini italiani non residenti in Italia: ma in questi casi lo Stato non rinuncia alla sua quota
02 | Immobili d'impresa
Immobili invenduti: il Comune può disporre una riduzione per tre anni dell' aliquota sino a un minimo del 3,8 per mille.
Agli immobili appartenenti a imprese e per i beni dei soggetti Ires i Comuni possono applicare l'aliquota ridotta sino allo 0,4 per cento. I comuni potrebbero differenziare le aliquote ridotte per tali fattispecie anche per varie categorie di beni
03 | Immobili rurali e terreni
I fabbricati rurali strumentali in zone montano-collinari sono esenti. Per gli altri fabbricati rurali strumentali l'aliquota è dello 0,2 per cento.
Le aree fabbricabili di proprietà di imprenditori agricoli professionali (Iap) e società agricole sono trattate come terreni.
I terreni agricoli in zone montane o parzialmente montane (collinari) sono esenti, mentre per quelli non esenti di Iap vale una franchigia di 6mila euro sulla base imponibile e ulteriori riduzioni dell'imposta dal 25% al 70 per cento.
Su tutti i terreni agricoli di proprietà Iap il moltplicatore ai fini della base imponibile è 110 anziché 135. I comuni possono comunque ridurre sino allo 0,1% l'aliquota sui fabbricati rurali non esenti.
Infine, l'acconto di giugno è ridotto al 30% per i fabbricati rurali strumentali e, quando non sono accatastati (anche se non strumentali), si versa solo a saldo
04 | Altri casi
Le dimore storiche beneficiano di una riduzione del 50% della base imponibile, come gli immobili inagibili.
Sono esenti dalla quota statale gli immobili dei Comuni,degli ex Iacp e delle cooperative a proprietà indivise. Esenzione totale per gli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente ai compiti precisati nella legge. A discrezione dei Comuni è l'aliquota ridotta sino a un minimo dello 0,4% per le abitazioni locate



http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-04-26/carica-miniagevolazioni-093854.shtml?uuid=AbLiYmTF&p=2

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