lunedì 30 aprile 2012

Novità cartelle Equitalia ... sperando non serva ma non si sa mai

Grazie al decreto sulle semplificazioni fiscali è più facile pagare in modo rateale i debiti tributari. In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 19 del Dpr 602/1973, è sempre possibile chiedere la rateazione della cartella di pagamento con applicazione della rata crescente in luogo di quella costante. Inoltre, si decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate. Sono, però, fatte salve le ipoteche già iscritte prima della concessione della rateazione. All'intervento del legislatore, occorre aggiungere la direttiva di Equitalia del 1° marzo 2012 che agevola i contribuenti in difficoltà economica.

Pagare a rate è diventata un'abitudine. È per questo che Equitalia agevola i contribuenti e chi ha debiti a ruolo di importo non superiore a 20mila euro, può avvalersi della nuova "rata sprint". Agli agenti della riscossione, basta una semplice istanza per pagare in 48 rate mensili i debiti iscritti a ruolo, se di importo non superiore al nuovo limite di 20mila euro, che ha sostituito il precedente limite di 5mila euro. Rimane fermo che la rata minima dovrà essere di almeno 100 euro, fatte salve particolari situazioni di maggiori difficoltà economiche.

Grazie agli interventi legislativi degli ultimi mesi e alle iniziative di Equitalia, i contribuenti hanno più tempo per pagare a rate le cartelle, così come possono variare le rate a seconda delle necessità.

Quella delle rate è una modalità di pagamento particolarmente apprezzata dai contribuenti, anche per evitare iscrizioni ipotecarie e altre azioni degli agenti della riscossione. Per i pagamenti rateali delle cartelle, si decade dalla rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive e l'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca in pendenza di cartella pagata a rate. Occorre però segnalare che esistono molti casi in cui, per il ritardo di qualche giorno nel pagamento di una rata, ai contribuenti è stata negata la rateazione in corso. In materia, sono diverse le liti fra contribuenti, uffici dell'agenzia delle Entrate e agenti della riscossione. Al riguardo, sono apprezzabili gli interventi legislativi e di Equitalia, ma sarebbe anche opportuno evitare di aprire un contenzioso per differenze di pochi euro o per ritardi di qualche giorno. In questo senso, è importante l'indicazione fornita dall'Agenzia nella circolare 9/E del 19 marzo 2012, che ha per oggetto la nuova mediazione tributaria, in vigore dal mese di aprile. In questa circolare, le Entrate avvertono che se le somme versate a seguito dell'accordo sono lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, ha poi sanato l'errore, l'ufficio valuta l'opportunità di ritenere valido il pagamento, tenendo conto dell'intento deflativo dell'istituto e dei principi di economicità, nonché di conservazione dell'atto amministrativo. Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità.

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