martedì 8 maggio 2012

Chiariti oggi i dubbi sui bolli su conti e investimenti

ROMA - Nessuna patrimoniale sui conti correnti in rosso, mentre la giacenza media di 5mila euro sotto la quale nulla è dovuto (bollo di 34,20 euro) va calcolata su tutti i rapporti che il cliente ha aperto con la stessa banca, con Poste o con Cassa depositi e prestiti. Non solo.

Gli intermediari finanziari che erano privi dell'autorizzazione al pagamento virtuale del bollo potranno versare nei prossimi 60 giorni in modo virtuale l'acconto 2013, dovuto però nella misura del 50% e non del 95% per quanto riguarda il bollo proporzionale dell'1,5 per mille applicato sui depositi bancari e postali, nonché ai rapporti finanziari non soggetti a obbligo di deposito. E gli enti gestori che sbagliano o hanno già sbagliato con il primo appuntamento del 16 aprile scorso non si vedranno applicare nessuna sanzione.

Sono le principali novità del decreto attutivo della "mini-patrimoniale" (così la ribbattezzò lo stesso premier, Mario Monti) introdotta dal decreto Salva-Italia sui conti correnti e sui prodotti finanziari. Il decreto, giunto alla firma del ministro dell'Economia, si compone di 4 articoli ed è particolarmente atteso da intermediari, banche, poste e assicurazioni chiamati già il 16 aprile scorso a versare l'imposta di bollo in modo virtuale dell'1 per mille dovuta per il 2012 sostanzialmente alla cieca. Ma come detto senza troppi pensieri visto che la clausola di salvaguardia inserita al comma 6 dell'articolo 3 prevede che per eventuali errori non scatterà nessuna sanzione. Stessa cosa anche per l'acconto 2013 che, come si legge nel decreto (articolo 3, comma 3), andava versato entro il 16 aprile scorso dagli enti gestori che alla data di entrata in vigore del decreto legge fiscale (Dl 16/2012, convertito dalla legge 44/2012) erano già in possesso dell'autorizzazione per il versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo pari all'1,5 per mille. Mentre per chi - come Sim, Sgr e intermediari che non pagavano il bollo sulla rendicontazione inviata ai clienti - ha ottenuto l'autorizzazione dal 3 marzo 2012 al 16 aprile scorso l'imposta di bollo dovrà essere versata nei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto attutivo ora alla firma. L'acconto 2013 andrà comunque versato nella misura ridotta del 50% e non del 95 er cento.

Per quanto riguarda il bollo applicato su conti correnti e libretti di risparmio il decreto ricorda che questo è pari a 32,4 euro per tutti i rapporti aperti e intestati alla stessa persona fisica. Importo che sale a 100 euro in caso di conti o libretti di risparmio intestati a imprese e professionisti.

Particolarmente attese erano le regole per le esenzioni. Il decreto attuativo dispone in primo luogo che sui conti correnti intestati a persone fisiche con giacenza media negativa l'imposta di bollo non è dovuta. La determinazione della giacenza media era l'altro nodo da sciogliere. Il Dm alla firma di Monti prevede ora che il limite dei 5mila euro sotto il quale il bollo non è dovuto deve essere determinato considerando «unitariamente» tutti i rapporti di conto corrente e i libretti di risparmio «identicamente intestati, intrattenuti con la medesima banca, con Poste italiane Spa o emessi da Cassa depositi e prestiti».

Tra i chiarimenti applicativi forniti dal decreto vanno segnalati anche quelli contenuti nell'articolo 3 e relativi all'imposta di bollo in misura proporzionale sui depositi bancari e postali dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille per il 2013. Per quanto riguarda i buoni postali fruttiferi non superiori a 5mila euro (in questo caso nulla è dovuto) vanno considerati tutti i buoni fruttiferi intestati al cliente presso Poste italiane con l'esclusione di quelli emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009.

Sul fronte assicurativo l'imposta si applica – come dispone il comma 7 dell'articolo 3 del Dm – ai prodotti finanziari come le polizze assicurative sulla vita unit e index linked ovvero a contratti di capitalizzazione. In questo modo resterebbero escluse le forme pensionistiche individuali e le polizze vita del ramo I. L'imposta di bollo dovuta su prodotti assicurativi, buoni postali fruttiferi nonché su prodotti finanzairi diversi da quelli dematerializzati, «per i quali non sussista un rapporto di custodia e amministrazione», va applicata per ciascun anno all'atto del rimborso o riscatto. Con le stesse modalità è dovuta la patrimoniale sulle comunicazioni per polizze emesse da imprese di assicurazioni estere che operano in Italia. Sempre che queste imprese abbiano richiesto l'autorizzazione al versamento virtuale dell'imposta.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2012-05-08/niente-patrimoniale-conti-rosso-064134.shtml?uuid=AbcOHJZF

 

Altra fonte:

http://www.aciclico.com/economia/novita-e-chiarimenti-decreto-attuativo-mini-patrimoniale.html


 

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