mercoledì 30 maggio 2012

Calcolo IMU dei Comuni di Lucca e Clusone

Sui siti dei comuni di Lucca e Clusone c'è la nota informativa sul calcolo dell'IMU con i codici del comune e il link per il calcolo (lo trovate a fine post) che da anche la possibilità di stampare l'F24 per il pagamento.

1) CHI DEVE PAGARE L'IMU- Il proprietario di immobili, inclusi i terreni (anche incolti) e le aree edificabili. - ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Riguardo al diritto di abitazione si precisa che è tale, p. es., quello del coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comuni, ai sensi dell'art. 540 del codice civile. E' anche diritto di abitazione, ai soli fini IMU, quello del coniuge separato assegnatario della ex casa coniugale.- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali.- il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2) QUALI SONO GLI IMMOBILI SOGGETTI ALL'IMPOSTA- i fabbricati (comprese le abitazioni principali e relative pertinenze).- i fabbricati rurali.- fabbricati rurali ad uso strumentale.- le aree fabbricabili.- i terreni agricoli, anche se incolti.

3) COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE - Ai fini IMU per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.

4) COSA SONO LE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE - possono essere esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5) BASE IMPONIBILE E VALORE DEGLI IMMOBILI- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell'immobile è costituito dalla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentata del 5% e moltiplicata per:

MOLTIPLICATORE IMMOBILI

fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
160

fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
140

fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e in quella D/5
80

fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5)
60

fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
55

- per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio, determinato alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento.

- per i terreni agricoli, il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto e vigente al 1° gennaio dell'anno di pagamento, aumentato del 25% e moltiplicato per 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6) RIDUZIONI DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILEa) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

7) PERIODO D'IMPOSTAL'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

8) TERMINI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2012Regola generale. Per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 18 giugno, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dalla norma di legge; la seconda rata è versata entro il 17 dicembre a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Regola specifica per l'abitazione principale e pertinenze. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dalla norma di legge, da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dalla norma di legge e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

9) ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE IN SEDE DI ACCONTO · aliquota di base dello 0,76% per tutti gli immobili, tranne le eccezioni successive.· aliquota ridotta dello 0,4% per le abitazioni principali e relative pertinenze. · aliquota ridotta dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30.12.1993 n° 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994 n° 133. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.· detrazione di euro 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. · maggiorazione della detrazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione suddetta è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (quindi l'importo complessivo della detrazione più la maggiorazione non può superare euro 600).

10) ALIQUOTE E DETRAZIONI DA APPLICARE IN SEDE DI SALDO Per il pagamento del saldo, entro il 18.12.2012, bisognerà verificare se sono state modificate le aliquote e detrazioni, secondo la facoltà riconosciuta ai comuni ed allo Stato, da esercitare rispettivamente entro il 30 settembre 2012 ed entro il 10 dicembre 2012.

11) MODALITÀ DI PAGAMENTOPer il pagamento dell'acconto IMU è previsto esclusivamente l'utilizzo del modello F24; solo a decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare anche l'apposito bollettino di conto corrente postale.Le modalità di pagamento IMU con il modello F24 sono queste:a) I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare il pagamento ESCLUSIVAMENTE con modalità telematiche.b) I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:


3912
IMU su abitazione principale e relative pertinenze - Comune

3913
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune

3914
IMU per i terreni - Comune

3915
IMU per i terreni - Stato

3916
IMU per le aree fabbricabili - Comune

3917
IMU per le aree fabbricabili - Stato

3918
IMU per gli altri fabbricati - Comune

3919
IMU per gli altri fabbricati - Stato

3923
IMU - interessi da accertamento - Comune

3924
IMU - sanzioni da accertamento - Comune

c) il codice catastale del comune di Lucca è E715.

Arrotondamento. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Importo minimo da versare. Si è tenuti al pagamento dell'IMU solo se la cifra da versare è superiore a euro 12,00 ed in tal caso il pagamento deve comunque essere effettuato per l'intero importo dovuto. L'importo indicato si riferisce all'imposta complessivamente dovuta.

12) DICHIARAZIONE IMU La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Con il citato decreto di approvazione del modello sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

N.B. per il momento il decreto in questione non è stato ancora pubblicato, quindi non esiste ancora il modello di dichiarazione né la indicazione precisa dei casi in cui occorre presentare la dichiarazione IMU.

13) MODALITÀ DI CALCOLO DELL'IMPOSTAIl calcolo dell'imposta si sviluppa attraverso questi passaggi (ci si limita ai casi più frequenti di fabbricati e terreni):1) individuazione della rendita catastale (se fabbricati) o del reddito dominicale (se terreni agricoli): li si trova sui contratti di acquisto, sulle dichiarazioni di successione, ecc.;2) maggiorazione del 5% della rendita catastale o del 25% del reddito dominicale;3) moltiplicazione della rendita catastale o del reddito dominicale maggiorati per il coefficiente relativo, così da ottenere il valore imponibile;4) applicazione al valore imponibile dell'aliquota spettante, ottenendo così l'imposta lorda;5) ragguaglio dell'imposta lorda alla quota ed ai mesi possesso nell'anno;6) nel caso di abitazione principale, sottrazione dall'imposta lorda della quota spettante della detrazione di € 200 e della sua eventuale maggiorazione di € 50 per ogni figlio convivente di età fino a 26 anni;7) l'imposta netta dovuta va suddivisa in due rate o, se abitazione principale, in tre rate;8) entro il 18 giugno va pagata la prima rata nella misura del 50% o, se abitazione principale, del 33,33% (fatta salva la facoltà di pagare comunque l'acconto per l'abitazione principale nelle due rate ordinarie);9) entro il 17 settembre va pagata la seconda rata per l'abitazione principale nella misura del 33,33% (se ovviamente ci si è avvalsi del pagamento in tre rate);10) entro il 17 dicembre va pagata la seconda o terza rata a saldo, dopo avere eventualmente ricalcolato l'importo dovuto sulla base delle aliquote e detrazioni nel frattempo stabilite dal comune e dallo Stato.

14) MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

- Indicare correttamente il codice catastale del comune di ubicazione degli immobili (quello di Lucca è E715);

- Barrare la casellina "Acc." o "Saldo";

- Indicare il numero degli immobili;

- Indicare il codice tributo e l'anno di riferimento;

- Il campo "rateazione/mese rif." va compilato solo per i versamenti per l'abitazione principale: nel caso di versamento in tre rate, per la prima rata entro il 18 giugno va barrata la casella "Acc." ed indicato "0102" nel campo "rateazione/mese rif.", per la seconda rata entro il 17 settembre va barrata la casella "Acc." ed indicato "0202" e per il saldo entro il 17 dicembre va barrata la casella "Saldo" ed indicato "0101". Nel caso di versamento in due rate, per la rata di acconto entro il 18 giugno va barrata la casella "Acc." ed indicato "0101"nel campo "rateazione/mese rif.", per il saldo entro il 17 dicembre va barrata la casella "Saldo" ed indicato "0101".- L'importo da pagare va arrotondato su ogni rigo;- L'imposta relativa all'abitazione principale e pertinenze si indica con un solo codice tributo (3912), e così quella per i fabbricati rurali ad uso strumentale (cod. 3913);- L'imposta relativa a tutti gli altri immobili deve invece essere suddivisa in due quote di uguale importo, ognuna delle quali indicata separatamente sul modello F24 con il proprio codice tributo.Si riporta a seguire un esempio di compilazione del modello F24 per il pagamento dell'acconto, relativo all'importo di euro 91,00 per abitazione principale, con la detrazione di euro 50,00 e la maggiorazione della detrazione di euro 25,00 (quindi in totale detrazione di € 75) ed all'importo di euro 402,00 per fabbricati diversi dall'abitazione principale (si noti il campo "rateazione/mese rif." compilato per il pagamento dell'abitazione principale: 0101 significa che il pagamento è fatto in due rate):
http://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10430


Link per il calcolo nel comune di Lucca:
http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_0523/calcimu.html?comune=E715

Link per il calcolo nel comune di Clusone:http://www.riscotel.it/calcimu/comuni_0523/calcimu.html?comune=C800

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